Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel contenzioso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 82 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione della pensione da parte dell’ente previdenziale, a seguito dell’aggiornamento della posizione contributiva, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il ritardo nella riliquidazione non è imputabile all’INPS quando dipende dalla mancata trasmissione dei dati contributivi da parte del datore di lavoro. Tale circostanza integra giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, anche in presenza di richiesta di condanna formulata dal ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento degli incrementi stipendiali previsti dalla tabella A1 del CCNL 19.04.2018 Comparto Scuola e la conseguente rideterminazione della base di calcolo della pensione. La domanda comprendeva, ove ritenuta necessaria, la disapplicazione dell’atto di conferimento della pensione, la riliquidazione del trattamento con le differenze maturate e la condanna dell’ente al pagamento di interessi e rivalutazione, oltre ai diritti e onorari in favore del procuratore antistatario.
L’INPS si è costituito eccependo l’impossibilità di procedere alla riliquidazione in ragione dell’inadempimento del datore di lavoro nell’aggiornamento delle denunce contributive. Il MIUR, nella veste di datore di lavoro, non è stato convenuto. All’udienza del 17 gennaio 2024 il giudice ha disposto il rinvio della trattazione per consentire l’aggiornamento della posizione contributiva.
La Motivazione della Corte
Nelle more, l’INPS ha depositato memoria il 24 aprile 2024, rappresentando di aver ricevuto i nuovi dati dal MIUR e di aver provveduto alla riliquidazione richiesta, con trasmissione dei relativi documenti al legale della controparte il 18 marzo 2024 per ogni verifica.
All’udienza del 15 maggio 2024 il difensore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’INPS. Il difensore dell’ente si è associato alla richiesta di cessazione, insistendo per la compensazione e osservando che l’eventuale inadempimento era imputabile al MIUR e non all’istituto previdenziale.
Il giudice prende atto che il contenzioso è venuto meno e ravvisa le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sul venir meno dell’interesse alla pronuncia, essendo stata satisfattiva la condotta sopravvenuta dell’ente.
Quanto alle spese, il giudice considera che il ritardo nella riliquidazione del trattamento pensionistico, in assenza di un aggiornamento della posizione contributiva da parte del datore di lavoro, non è imputabile all’ente previdenziale. Su questa base ravvisa giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio, disattendendo la richiesta di condanna formulata dalla difesa della ricorrente.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, con spese interamente compensate.
Nota della Redazione
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