Irricevibile il conto del consegnatario privo dei modelli di legge (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 73 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando, per forma e contenuto, non è idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Il conto deve esibire i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dando atto del carico, dello scarico, dei resti, dell’esito e della rimanenza. La mancata adozione di un singolo modello non incide di per sé sulla validità del conto, ma la trasmissione del solo modello 16/M non assolve all’onere legale. Il controllo giurisdizionale della Corte dei conti non può essere sostituito dalle verifiche interne dell’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, depositato il 22.11.2023.
Il Magistrato istruttore, con relazione, rilevava che il conto era stato compilato mediante il modello 16/M e non con il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, risultando quindi non idoneo a rappresentare i risultati della gestione; non risultava inoltre trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. L’amministrazione depositava memoria e, in pendenza del giudizio, ulteriori modelli; l’agente contabile chiedeva l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato indirizzo sul giudizio di conto, quale procedura giudiziale necessaria volta a verificare che chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha impiegato. L’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., non consente che alla verifica del conto si supplisca mediante verifiche interne, del tutto potenziali, regolate dalla stessa amministrazione.
L’agente consegnatario non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, che implica la resa del conto giudiziale per dimostrare il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e quello rimasto in giacenza, secondo l’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Tali risultanze non si rinvengono nel solo modello 16/M.
La Corte precisa che il modello 24 non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la mancata adozione di una determinata forma non incide sulla validità del conto. È però necessario che il conto esibisca, nella sostanza, i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010.
Le stesse Istruzioni tecnico-applicative approvate con decreto ministeriale del 20.12.2006 confermano che il modello 16/M è solo uno dei prospetti del conto e che gli altri devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale. Accanto ad esso andavano depositati almeno i modelli CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B e CM/6A, solo complessivamente rappresentativi della gestione. Unitamente al conto va depositata la relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., rimasta invece assente.
Ne consegue l’irricevibilità del conto, non potendo la trasmissione tardiva degli ulteriori modelli convalidare retroattivamente il deposito originario, né procedersi all’approvazione del conto e al discarico dell’agente. Solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. per l’eventuale nuova istruttoria.
Nota della Redazione
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