Rigetto sul calcolo dei ratei pensionistici e trattenute per incumulabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 136 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Corte d’appello contabile, la domanda di ricalcolo della trattenuta operata dall’INPS sui ratei pensionistici arretrati per incumulabilità con redditi da lavoro richiede che il ricorrente assolva l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. Non è sufficiente la mera contestazione del presupposto di fatto, né la prospettazione di censure generiche ed esplorative. Il giudice, in mancanza di specifiche contestazioni sul calcolo e sull’applicabilità del regime di incumulabilità, rigetta il ricorso. Le spese del grado di appello possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento, mentre quelle del grado di riassunzione seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza per inabilità assoluta, titolare di trattamento previdenziale con sistema misto retributivo-contributivo, aveva adito la Sezione giurisdizionale lombarda lamentando l’erroneità della trattenuta di euro 28.249,65 applicata dall’INPS sui ratei arretrati, in ragione dell’attività lavorativa svolta nel periodo di spettanza della pensione. Deduceva, in particolare, di non aver percepito retribuzione nel periodo in cui aveva lavorato come dipendente.
La Sezione, con precedente sentenza, aveva deciso solo le ulteriori domande relative al calcolo della pensione ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, omettendo la pronuncia sui ratei arretrati. La Sezione III centrale d’appello, annullata la statuizione sulla prescrizione, ha rimesso la causa alla Sezione ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. per la decisione sul punto residuo e sulle spese del secondo grado. Il ricorrente ha riassunto il giudizio chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo della trattenuta e la condanna dell’Istituto alla restituzione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe il riparto dell’onere probatorio nella domanda di ricalcolo dei ratei pensionistici arretrati, dove l’INPS aveva opposto che la trattenuta derivava dal cumulo di redditi da lavoro riferiti non al solo anno indicato dal ricorrente, ma a un più ampio arco temporale.
La Corte muove dal principio della domanda e dalla regola di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, puntualmente richiamata dalla difesa dell’Istituto. Su questa base verifica che i documenti in atti, in particolare il foglio di calcolo prodotto dallo stesso ricorrente, dimostrano come il computo dei ratei e delle corrispondenti trattenute riguardi un periodo ben più esteso di quello prospettato, nel quale è pacifica, oltreché documentata, la percezione di redditi da lavoro non cumulabili con la pensione.
Il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a contestare il presupposto di fatto della trattenuta, senza articolare censure specifiche sul calcolo o sull’applicabilità del regime di incumulabilità, né in memoria né in sede di discussione orale. Le doglianze residue risultano di mero carattere esplorativo, e non assolvono l’onere probatorio gravante sull’attore.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso. Sulle spese, la Corte compensa quelle del grado di appello in ragione del parziale accoglimento, mentre pone a carico del ricorrente, secondo soccombenza, quelle del grado di riassunzione, liquidate in euro 1.000,00 in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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