Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 181 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti per essere stato il diritto riconosciuto in via amministrativa, non preclude al giudice contabile di pronunciare sulla soccombenza virtuale. Quando l’ente previdenziale abbia soddisfatto le pretese del pensionato solo a seguito della notifica del ricorso, la condanna alle spese di giudizio segue il criterio della soccombenza virtuale e va posta a carico dell’Istituto, con distrazione in favore del difensore antistatario. La cessazione della materia del contendere non è, dunque, un esito neutro sul piano delle spese: presuppone una valutazione prognostica sull’esito che il giudizio avrebbe avuto ove proseguito.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi di un pensionato defunto, hanno domandato all’INPS la liquidazione dei ratei di pensione ai superstiti maturati in un arco temporale determinato. Non avendo ottenuto riscontro in via amministrativa, hanno introdotto il giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato di avere già provveduto alla liquidazione dei ratei richiesti e al relativo pagamento, producendo la documentazione attestante l’avvenuto adempimento. All’udienza entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma con conclusioni opposte in ordine alle spese: i ricorrenti ne hanno invocato la liquidazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e con distrazione; l’INPS ne ha chiesto la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico prende atto della concorde richiesta delle parti e rileva che l’Istituto ha effettivamente corrisposto i ratei arretrati del trattamento pensionistico spettante al de cuius, così come domandati con il ricorso. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore nella prosecuzione del giudizio.

Il nodo da sciogliere resta quello delle spese di giudizio. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, che consente di addossare le spese alla parte che sarebbe risultata soccombente qualora il processo fosse proseguito fino alla decisione. Il criterio opera anche in assenza di una pronuncia di merito, poiché la cessazione della materia del contendere presuppone comunque un giudizio prognostico sull’esito della controversia.

Nel caso concreto, il riconoscimento delle ragioni attoree è avvenuto con notevole ritardo e soprattutto dopo la notifica del ricorso introduttivo. È questo il dato che fonda la condanna dell’Istituto previdenziale: l’adempimento è sopraggiunto solo grazie all’iniziativa giudiziale dei ricorrenti, che si sono trovati costretti ad agire per ottenere quanto loro dovuto.

Alla condanna segue la liquidazione delle spese come indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto dal proprio assistito il rimborso. La pronuncia definisce così integralmente il giudizio, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente anche sul versante accessorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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