Cessazione della materia del contendere e spese compensate per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 36 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, riconosciuta dalla parte resistente e confermata dal ricorrente in udienza, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse ad agire e a contraddire. Ai soli fini della pronuncia sulle spese il giudice valuta l’esito “virtuale” del giudizio, accertando se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata. Qualora la pretesa risulti in parte già soddisfatta e in parte infondata si configura una soccombenza reciproca virtuale che giustifica la compensazione delle spese. Il riconoscimento in via amministrativa del beneficio richiesto, prima del giudizio, esclude l’accoglimento della domanda sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente, già Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo con il sistema c.d. misto, ha agito dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. La quota retributiva era stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 anziché quella più favorevole dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, nella misura individuata dalle Sezioni Riunite n. 1/2021. Il ricorrente ha chiesto altresì il riconoscimento dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, i c.d. sei scatti.
Costituitosi il Ministero della Difesa, questi ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse quanto ai sei scatti, già riconosciuti, e il difetto di legittimazione passiva sul ricalcolo ex art. 54. L’INPS ha dedotto di essersi uniformato ai principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, di aver riliquidato la pensione con l’aliquota del 2,44% e di aver corrisposto quanto dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che la concorde volontà delle parti, manifestata in pubblica udienza, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, confermando l’avvenuto pagamento delle spettanze e aderendo alla richiesta dell’INPS, ha dato atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eccezion fatta per le spese processuali.
La Corte argomenta che è sopravvenuta una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, inteso come interesse a ottenere un risultato utile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Il parametro è accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, richiamando la sent. 13/03/2018, n. 210 della medesima Sezione.
Sulla regolamentazione delle spese, il giudice opera una valutazione sommaria dell’esito “virtuale” del giudizio. Ritiene che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il miglioramento dei sei scatti fosse già stato riconosciuto: dal Quadro II del provvedimento di concessione emerge, al riquadro n. 9, l’attribuzione del beneficio per l’importo di € 3.829,66. L’importo è stato poi rimodulato in sede di rideterminazione conseguente all’applicazione del coefficiente del 2,44%, ma la domanda sul punto non sarebbe stata accolta.
Ne consegue che, in relazione alla soccombenza reciproca virtuale che sarebbe presumibilmente derivata, le spese vanno compensate integralmente. Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Nota della Redazione
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