Riesame del diniego edilizio e ultrattività delle norme procedimentali locali (TAR Trentino-Alto Adige n. 28 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento giurisdizionale del diniego di concessione edilizia, l’Amministrazione è tenuta alla riedizione del procedimento e all’emanazione di una nuova determinazione. Ove la domanda originaria sia stata presentata entro il termine fissato dalla norma transitoria, il riesame avviene in applicazione della normativa previgente, in virtù del principio di ultrattività delle disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario. La produzione di documentazione integrativa imposta dalle risultanze del giudizio di annullamento, che non modifichi sostanzialmente il progetto, non determina l’inapplicabilità della norma transitoria. La sentenza di primo grado, anche se appellata, è immediatamente esecutiva: l’Amministrazione non può attendere il passaggio in giudicato per conformarsi al dictum del giudice.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una porzione materiale di un edificio rurale sito nel Comune di Laives, impugna la concessione edilizia n. 3/2023 del 3.4.2023, rilasciata al controinteressato, titolare della porzione confinante, per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad abitativo.

Il titolo edilizio giunge al termine di una vicenda complessa. Un primo diniego era stato annullato dal Tribunale con una precedente decisione, che aveva escluso la necessità del consenso della comproprietaria per le lavorazioni marginali. Il Comune, in sede di riesame, ha quindi rilasciato la concessione oggetto di causa. La ricorrente ne deduce l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento, per l’asserita inapplicabilità della normativa previgente, per l’emissione del titolo prima del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e per la mancata valutazione di presunti abusi e della relazione tecnica a corredo della variante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso, esimendosi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per l’infondatezza nel merito. Quanto al primo motivo, il vicino non è destinatario necessario della comunicazione di avvio: l’art. 14, comma 1, della L.P. n. 17/1993 impone l’avviso ai destinatari diretti e ai soggetti facilmente individuabili, categoria nella quale non rientra il confinante per il solo fatto di aver partecipato al precedente giudizio. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma che il vicino può intervenire e impugnare, ma non ha titolo a ricevere l’avviso.

Il secondo motivo investe l’applicazione dell’art. 103, comma 2, della L.P. n. 9/2018, che sancisce l’ultrattività della normativa abrogata per le procedure avviate entro il 30 giugno 2020 e per i titoli annullati per vizi procedurali. Poiché la domanda risale al 29.6.2020, il Comune ha correttamente riesaminato il progetto secondo la L.P. n. 13/1997. Le integrazioni documentali successive, imposte dalla sentenza di annullamento e dalla consulenza tecnica, non mutano la sostanza del progetto e non spostano il regime applicabile.

Sul terzo motivo, il Tribunale rileva che la sentenza di annullamento, benché appellata, è immediatamente esecutiva. L’Amministrazione non solo poteva, ma doveva darvi esecuzione senza attendere il giudicato, adottando gli atti conseguenti.

Il quarto motivo concerne presunti abusi e l’emersione di nuova cubatura. La Corte accerta che il progetto riesaminato non contiene alcun intervento nella zona del preesistente pollaio, in esecuzione della precedente decisione, e che le opere contestate erano già state autorizzate con una variante mai impugnata. La cubatura computata coincide con quella accertata dal consulente tecnico, che non aveva considerato alcuna volumetria aggiuntiva.

Il quinto motivo, relativo alla relazione tecnica allegata alla variante, è respinto per le medesime ragioni: la variante costituisce correzione conseguente alle risultanze istruttorie, non strumento di sanatoria di illegittimità pregresse. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *