Ricorso su bocciatura improcedibile se manca prova interesse ad agire (TAR Piemonte n. 709 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al tempo dell’adozione della decisione di merito. È onere del ricorrente fornire la prova della permanenza di tale interesse, mentre il giudice ha il dovere di indagarlo d’ufficio. Il ricorso avverso la non ammissione alla classe successiva diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando lo studente, medio tempore, accede comunque alla classe superiore; l’interesse permane, al contrario, se il passaggio non è stato conseguito. La valutazione del consiglio di classe sulla promozione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di eccesso di potere. La mancata o insufficiente predisposizione delle misure compensative per i DSA non può condurre all’ammissione alla classe superiore di chi non possieda la preparazione adeguata.

Il Fatto

Il ricorrente, studente affetto da dislessia, ha impugnato davanti al TAR Piemonte i risultati dell’esame di idoneità alla classe V e dell’esame preliminare all’esame di Stato del II ciclo di istruzione per l’anno 2021/2022, con i quali era stato dichiarato non ammesso. Il provvedimento era stato adottato all’unanimità dalla Commissione esaminatrice collegata alla classe frequentata. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

L’istanza cautelare è stata respinta in camera di consiglio per difetto del fumus boni iuris e il provvedimento non è stato impugnato. Nel 2026 il ricorrente si è limitato a insistere nella decisione della causa, senza comparire all’udienza. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR esamina anzitutto la condizione dell’azione. L’interesse ad agire deve sussistere al tempo della decisione e il giudice è tenuto a verificarne d’ufficio la permanenza. Nella materia della bocciatura, la giurisprudenza amministrativa richiamata chiarisce che, se lo studente accede comunque alla classe successiva — per ammissione con riserva in via cautelare o per ripetizione dell’anno — il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse permane, invece, quando lo studente non abbia ancora conseguito quel passaggio.

Nel caso concreto il Collegio rileva tre elementi. Il ricorrente non ha impugnato il provvedimento cautelare che aveva respinto la sospensiva. Sono trascorsi cinque anni dall’impugnazione della bocciatura. Il ricorrente non ha allegato la propria situazione scolastica e non ha dedotto sull’evoluzione del percorso di studi, limitandosi a insistere nella decisione e non presenziando all’udienza. Di qui il giudizio di mancata prova dell’interesse ad agire.

Ciò nonostante, in applicazione dell’orientamento di secondo grado richiamato, il Collegio esamina la controversia nel merito e la ritiene infondata. La valutazione del consiglio di classe sulla promozione è espressione di discrezionalità tecnica, con sindacato estrinseco limitato all’eccesso di potere. Nel merito, il ricorrente non ha mai chiesto l’utilizzo del PC, né in sede di istanza di ammissione, né durante le prove. L’utilizzo di mappe e formulari risulta consentito e documentato, così come i tempi aggiuntivi. Non vi è prova che il PDP sia stato trasmesso all’istituto e la Commissione ha individuato autonomamente le misure compensative conformi alla certificazione, ritenendo congrua la prevalente misura dell’aumento del tempo.

Le ulteriori censure sono respinte. Quanto alla prova di resistenza, anche espungendo gli esiti delle prove scritte, il candidato non sarebbe risultato idoneo per le plurime insufficienze riportate. La domanda risarcitoria è respinta per incompatibilità logica e, comunque, per essere stata solo genericamente allegata e non asseverata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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