Revoca del rimborso DPI per fatture per operazioni inesistenti (TAR Campania n. 1373 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni concesse dal bando “Impresa Sicura” per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, l’Agenzia può legittimamente revocare il rimborso erogato quando gli accertamenti demandati dall’art. 11 del bando e il potere di verifica delle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000 evidenziano l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti non è di per sé risolutiva, essendo ricavabile da apparenze facilmente falsificabili. L’atto di revoca non richiede ulteriori valutazioni discrezionali oltre l’accertamento dei presupposti, né subisce condizionamenti dagli esiti del parallelo procedimento penale. La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiamato sia reso conoscibile mediante accesso, senza obbligo di allegazione.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, deliberato con provvedimento cumulativo di ammissione nell’ambito del bando “Impresa Sicura”, per un importo complessivo erogato. A seguito di verifiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, Invitalia aveva avviato il procedimento di revoca, comunicato all’impresa, e aveva poi disposto la revoca integrale del beneficio con provvedimento del 4 aprile 2023, prot. n. 11147.
La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo l’inesistenza delle operazioni contestate, la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali e il difetto di motivazione per richiamo agli atti di accertamento non allegati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, reputando sufficientemente delineata la causa petendi, e ha poi assorbito l’esame del difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti.
Nel merito, la Corte ha valorizzato le risultanze investigative: fittizi rapporti commerciali con le imprese fornitrici e fatture per operazioni inesistenti avevano consentito di rendicontare costi mai sostenuti. La difesa della ricorrente, basata sull’effettività dei rapporti e sulla regolarità formale delle scritture, non ha puntualmente smentito le contestazioni fondate su presunzioni, risultando la documentazione contabile apparenza facilmente falsificabile secondo il consolidato orientamento di legittimità citato.
Invitalia ha dunque operato nell’ambito del potere di controllo conferitole dall’art. 11 del bando, e la revoca trova fondamento nelle clausole dell’atto di ammissione che la prevedono in caso di dichiarazioni non conformi. Sull’interesse pubblico alla rimozione dell’indebito esborso, la Corte richiama l’orientamento per cui l’amministrazione è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli per l’erario.
La censura sulla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali è stata respinta: l’Agenzia ha dato conto del loro esame, ritenendole non idonee a superare le criticità. Le garanzie partecipative non impongono un interminabile confronto dialettico.
Infine, quanto alla motivazione per relationem, il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, l’atto richiamato non deve essere allegato o riprodotto, ma reso disponibile; il diniego di accesso avrebbe dovuto essere impugnato ex art. 116 cod. proc. amm. e, comunque, trovava giustificazione nel segreto istruttorio. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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