Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il pagamento del payback ridotto (TAR Lazio n. 13532 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il versamento della quota ridotta del payback, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, determinando la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche che aveva determinato gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti. Con motivi aggiunti, ha altresì censurato l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che condizionava l’accesso a una riduzione del payback alla rinuncia al contenzioso.
Nelle more del giudizio, la società ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di tutti i crediti delle Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha introdotto la possibilità di assolvere gli obblighi versando la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto, evidenziando che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 ha previsto che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto, senza però esibire le relative attestazioni della Pubblica Amministrazione, essendo insufficiente la riproduzione grafica della tabella allegata all’istanza. A fronte di tale dichiarazione, le Amministrazioni intimate nulla hanno replicato, né hanno insistito per una pronuncia nel merito, sicché la condotta processuale è stata interpretata nel senso della sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
La sentenza ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse differisce dalla cessazione della materia del contendere: mentre quest’ultima si determina quando l’operato successivo della parte pubblica risulta integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, la carenza di interesse sopravvenuta si verifica quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il versamento della quota ridotta del payback, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione, integra proprio tale ipotesi.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.
Nota della Redazione
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