Progressioni verticali speciali e discrezionalità dell’ente nella definizione dei requisiti di accesso (TAR Campania n. 4962 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione dei requisiti professionali e dei criteri selettivi per le progressioni verticali “speciali” di cui all’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 costituisce espressione della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità. La clausola del bando che richiede, per l’accesso alla selezione, la previa appartenenza al corrispondente profilo professionale, ha efficacia immediatamente escludente e deve essere impugnata tempestivamente, non potendo essere censurata solo all’esito della pubblicazione della graduatoria. L’esperienza professionale valutabile ai sensi dell’art. 2, lett. a), del bando è esclusivamente quella prestata alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con esclusione dei rapporti di natura fiduciaria e gratuita, non qualificabili come lavoro subordinato.
Il Fatto
Un dipendente del Comune, inquadrato nel profilo di Istruttore di Vigilanza presso il Corpo di Polizia Municipale, ha partecipato alla procedura di progressione verticale “speciale” indetta per la copertura di posti nell’Area dei Funzionari. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale contestando, con il primo motivo, la propria esclusione dalla selezione per il profilo di Funzionario Amministrativo, non essendo stato ritenuto in possesso del corrispondente profilo professionale di Istruttore Amministrativo richiesto dal bando. Con il secondo motivo ha invece dedotto l’erronea attribuzione del punteggio per il profilo di Funzionario di Polizia Locale, lamentando la mancata valutazione di un periodo di cinque mesi di attività svolta presso lo staff del Sindaco di un altro Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame dell’eccezione preliminare di violazione del contraddittorio. Con riferimento al primo motivo, il TAR ha rilevato che l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 80/2021, attribuisce alle amministrazioni ampia autonomia nella disciplina delle progressioni tra le aree, demandando alla contrattazione collettiva e agli atti organizzativi dell’ente l’individuazione dei criteri. L’art. 2 del bando limitava l’accesso alla selezione per il profilo di Funzionario Amministrativo ai soli dipendenti in possesso del profilo di “Istruttore Amministrativo”. Il ricorrente, pacificamente inquadrato come Istruttore di Vigilanza, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la clausola del bando avente efficacia immediatamente escludente, mentre ha provveduto solo all’atto dell’impugnazione della graduatoria. Nel merito, la scelta dell’amministrazione di richiedere l’appartenenza al corrispondente ambito professionale è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, essendo correlata alle funzioni proprie del posto da ricoprire. Il Collegio ha inoltre escluso la necessaria equipollenza tra il profilo di istruttore di vigilanza e quello di istruttore amministrativo, trattandosi di figure con differenti competenze professionali e diverse attribuzioni istituzionali.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha osservato che l’attività svolta presso lo staff del Sindaco era stata resa sulla base di un rapporto fiduciario e gratuito, come emergeva dall’avviso pubblico che escludeva la sussistenza di un rapporto di subordinazione, di obblighi di orario e di poteri di controllo datoriale. Tali caratteristiche risultano incompatibili con la configurazione di un rapporto di lavoro dipendente, condizione richiesta dall’art. 2, lett. a), del bando per la valutabilità dell’esperienza professionale, che deve essere stata prestata alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il Collegio ha infine escluso la possibilità di valorizzare l’attività “extra istituzionale”, non essendo tale fattispecie contemplata dalla lex specialis, la cui attribuzione di punteggio costituisce attività vincolata ai criteri previamente stabiliti e non estendibile in via analogica.
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Nota della Redazione
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