Rimborso spese legali e contratti collettivi fuori dalla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 114 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono rendere pareri in materia di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e amministratori degli enti locali, perché la questione è estranea alla contabilità pubblica e coinvolge profili giuridici demandati ad altri ordini giurisdizionali. La richiesta è inoltre inammissibile quando l’interpretazione delle clausole di un contratto collettivo nazionale di lavoro sia riservata all’ARAN, cui l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 affida il compito di assicurare l’uniforme applicazione dei contratti stessi. Il quesito che investe la portata di una clausola contrattuale sfugge, perciò, alla funzione consultiva della Corte.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla spettanza del rimborso delle spese legali a un ex dipendente dell’ente, sottoposto a indagini per un reato contro la pubblica amministrazione e poi raggiunto da un provvedimento di archiviazione per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Il quesito verteva sulla possibilità di equiparare tale archiviazione alle ipotesi espressamente contemplate dall’art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022, che riconosce il rimborso nei casi di infondatezza della notizia di reato o di fatto non previsto dalla legge come reato. Il richiedente dubitava dell’assimilazione, data la natura prevalentemente processuale del provvedimento di archiviazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto i requisiti di ammissibilità della funzione consultiva, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è ammissibile: proviene da un Comune, ente legittimato dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, e dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL.
Il vaglio oggettivo conduce invece a esito negativo. Il quesito deve attenere alla contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti e non interferire con le altre funzioni della Corte o con giudizi pendenti. Sul punto, la Sezione richiama la consolidata giurisprudenza contabile, in particolare le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 e n. 3/2014/QMIG.
Da tale indirizzo emerge che la tematica del rimborso delle spese legali di dipendenti e amministratori locali è estranea alla materia della contabilità pubblica, perché i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre questioni di ordine giuridico. Il Collegio valorizza anche la circostanza che la materia può formare oggetto di pronunce di giurisdizioni diverse, elemento sintomatico dell’estraneità alla contabilità pubblica. L’orientamento è costantemente recepito dalle Sezioni regionali, tra cui le deliberazioni della Lombardia nn. 116/2021/PAR e 71/2021/PAR, della Puglia nn. 53/2024/PAR e 60/2024/PAR, della Liguria n. 38/2020/PAR e della stessa Basilicata nn. 38/2025/PAR, 2/2025/PAR e 63/2023/PAR.
Un ulteriore profilo di inammissibilità oggettiva deriva dalla natura della norma oggetto del dubbio interpretativo. La clausola invocata appartiene a un contratto collettivo nazionale di lavoro, le cui modalità applicative sono demandate alle competenze che la legge attribuisce all’ARAN. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 56/CONTR/11, di portata nomofilattica, secondo cui in sede consultiva non possono essere resi pareri sull’interpretazione e sul contenuto delle clausole dei contratti collettivi, poiché l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 riserva all’ARAN l’assistenza per l’uniforme applicazione dei contratti e l’art. 49 prevede l’accordo di interpretazione autentica.
La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, con trasmissione della deliberazione al Sindaco del Comune istante.
Nota della Redazione
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