Cessazione materia del contendere per attivazione procedimento visto di studio (TAR Lazio n. 3558 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., la cessazione della materia del contendere consegue all’accertamento del pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Tale soddisfacimento si realizza anche mediante l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto, con la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda. La compensazione delle spese è giustificata dall’arco temporale non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e dal comportamento diligente dell’Amministrazione. Resta dovuta la restituzione del contributo unificato, ove versato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza del 23 settembre 2025, con cui aveva chiesto il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta.

Sono resistenti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad. All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto, sostanziata dalla fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato in data 16 dicembre 2025. Tale evenienza integra il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

La conclusione discende dal combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.: quando la pretesa sostanziale è soddisfatta, il giudizio sul silenzio perde oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione. La decisione si fonda su due ragioni. Da un lato, l’arco temporale intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non è particolarmente esteso. Dall’altro, l’Amministrazione si è adoperata per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’elevatissimo numero di istanze della specie presso di essa presentate.

Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione resistente, la restituzione del contributo unificato in favore del ricorrente, ove versato. Il provvedimento è assoggettato all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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