Cessazione della materia del contendere per adempimento successivo alla notifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Basilicata n. 304 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’avvenuto adempimento successivo all’instaurazione del giudizio non integra gli estremi della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ove questa abbia tenuto un comportamento di ravvedimento operoso, sicché le spese di lite possono essere compensate o ridotte, tenendo conto della condotta processuale delle parti.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, già vittorioso in primo grado dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo annuale di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (cd. Carta Elettronica del docente) per diversi anni scolastici. A seguito dell’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato ex artt. 112-115 cod. proc. amm., allegando il titolo esecutivo munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato.
L’Amministrazione adempiva al pagamento delle somme dovute solo dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo. Il ricorrente chiedeva pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata interamente soddisfatta dall’Amministrazione. L’adempimento successivo alla notifica del ricorso non ha impedito al Collegio di valutare la condotta processuale delle parti al fine della regolazione delle spese di lite.
Il Collegio ha escluso che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale, in considerazione del comportamento di ravvedimento operoso tenuto dall’Amministrazione. Tale comportamento, pur non essendo intervenuto prima dell’instaurazione del giudizio, è stato ritenuto idoneo ad evitare l’integrale condanna alle spese.
La pronuncia si pone in continuità con un consolidato orientamento del medesimo TAR, che ha più volte riconosciuto la rilevanza del ravvedimento operoso dell’Amministrazione nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il riconoscimento della Carta Elettronica del docente ai docenti precari, valorizzando l’equità nella regolazione delle spese processuali.
In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore antistatario, liquidandole in misura ridotta rispetto al valore della causa e compensando il rimborso del Contributo Unificato.
Nota della Redazione
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