Divieto detenzione armi e condotte illecite del figlio minore nel contesto familiare (TAR Liguria n. 1008 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS può fondarsi su un giudizio prognostico di non affidabilità che investe anche il contesto relazionale e familiare del titolare. La presenza nell’abitazione di strumenti illeciti per la caccia e di carne di specie protetta, se il soggetto ne è consapevole e ne tollera il deposito, integra un atteggiamento incompatibile con il livello di diligenza richiesto a chi detiene armi. L’art. 32 della legge n. 157/1992 non è norma speciale rispetto all’art. 39 TULPS, per la diversità di presupposti, effetti, durata e organo competente. La revoca questorile della licenza di porto d’armi ex artt. 11 e 43 TULPS costituisce conseguenza diretta e vincolata del legittimo provvedimento prefettizio presupposto.
Il Fatto
Nel corso di una perquisizione domiciliare legata a un procedimento penale per bracconaggio a carico del figlio minorenne del ricorrente, i Carabinieri Forestali reperivano nell’abitazione trappole per uccelli, un laccio identico a quello usato dal minore e carne congelata di una specie protetta. Il minore si assumeva la responsabilità, ma il materiale era conservato sul tavolo da lavoro del padre.
La Prefettura di Genova adottava quindi il divieto di detenere armi ex art. 39 TULPS e il Questore revocava la licenza di porto fucile ad uso caccia. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Liguria, deducendo difetto di presupposti, eccesso di potere e violazione della legge sulla caccia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e conferma la legittimità dell’atto prefettizio. Il materiale rinvenuto non è estraneo all’attività venatoria: le trappole costituiscono strumento illecito per la caccia vietata e la carne congelata è verosimilmente frutto di attività venatoria illecita. Le trappole erano peraltro “ordinatamente conservate sul tavolo da lavoro del ricorrente”, circostanza che dimostra consapevolezza e tolleranza del deposito.
Il Tribunale ritiene irrilevante che l’illecito sia stato materialmente commesso dal figlio minore. Il detentore di armi è tenuto a un elevato livello di diligenza, esteso ai comportamenti dei familiari conviventi e segnatamente dei figli soggetti alla potestà genitoriale. Richiamando la Cons. Stato, sez. III, n. 4453 del 22.05.2025 e la T.A.R. Piemonte, sez. III, n. 221 del 27.01.2025, il Collegio ribadisce che i provvedimenti in materia di armi hanno natura preventiva e cautelare e si fondano su una valutazione prognostica che include il contesto socio-familiare.
Quanto al rapporto tra fonti, il ricorrente sostiene che l’art. 32 della legge n. 157/1992 sarebbe norma speciale e imporrebbe la sola sospensione della licenza. La tesi è infondata. L’articolo citato riguarda unicamente l’imputato e comunque non presenta carattere di specialità: la legge sulla caccia prevede una sanzione amministrativa accessoria temporanea, applicata dal Questore in presenza di condanna definitiva, mentre l’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto il potere di interdire anche la detenzione delle armi sulla base di un giudizio latamente discrezionale di capacità di abuso. Diversi sono presupposti, effetti, durata e organo competente: manca dunque alcun rapporto di genus ad speciem (nel testo, “genus ad speciem”).
Sulla revoca questorile il Collegio richiama la Cons. Stato, sez. III, n. 4348 del 21.05.2025: tra decreto prefettizio e decreto del Questore sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Poiché l’atto presupposto è legittimo e il provvedimento questorile è plurimotivato, le censure ai profili autonomi sono inammissibili per carenza di interesse; nel merito, sono comunque infondate. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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