Incarichi di particolare competenza professionale e autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 (TAR Basilicata n. 308 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la clausola del bando che prevede la valutazione degli incarichi di particolare competenza professionale “conferiti con provvedimenti formali dall’Amministrazione pubblica di appartenenza o da altri soggetti pubblici su designazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza” deve essere interpretata nel senso che, per gli incarichi conferiti da altri soggetti pubblici, è sufficiente l’autorizzazione dell’Amministrazione datrice di lavoro, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, mentre la preventiva e formale designazione è richiesta solo in caso di comando o distacco. Il termine “soggetti pubblici” include anche gli enti con personalità giuridica di diritto privato, come il Formez, sottoposti al controllo e alla vigilanza di un’Amministrazione pubblica. La valutazione degli incarichi è legittima ove il punteggio massimo previsto dal bando sia comunque raggiunto, anche in presenza di un errore sulla durata complessiva, purché il periodo effettivamente svolto sia pari o superiore a quello necessario per l’attribuzione del punteggio.
Il Fatto
La Regione Basilicata indiceva un concorso per il reclutamento di dirigenti, prevedendo la valutazione dei titoli, tra cui gli incarichi di particolare competenza professionale. La ricorrente impugnava la graduatoria finale, contestando l’attribuzione alla controinteressata del punteggio massimo per quattro incarichi, sostenendo che non fossero stati conferiti “su designazione” dell’Amministrazione di appartenenza e che uno di essi fosse stato svolto presso un soggetto di diritto privato. La ricorrente deduceva inoltre una erronea valutazione della durata degli incarichi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso la prima censura, chiarendo che la previsione del bando relativa alla “designazione” deve essere letta in conformità al disposto dell’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 in tema di regime delle incompatibilità e degli incarichi extra-impiego. La norma, nel consentire lo svolgimento di incarichi retribuiti dietro autorizzazione, non richiede una “designazione” formale se non nelle ipotesi di comando o distacco. L’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, evincibile dalla documentazione versata in atti, è, pertanto, titolo sufficiente per la valutazione degli incarichi stessi.
Quanto alla natura del soggetto conferente, il Collegio ha precisato che la dizione “soggetti pubblici” comprende anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, controllate e vigilate da un’Amministrazione pubblica, come il Formez, il cui socio fondatore è il Dipartimento della Funzione Pubblica. L’incarico di valutatrice per il premio qualità, inoltre, era stato gestito principalmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con un mero supporto operativo del Formez.
Da ultimo, il Tribunale ha reputato irrilevante la dedotta erronea valutazione della durata complessiva degli incarichi, osservando che il bando attribuisce un punteggio massimo di 4 punti ed un punto per anno. Poiché la controinteressata aveva svolto incarichi per un periodo di almeno 6 anni e 4 mesi, la valutazione di 4 punti risultava corretta, rendendo superfluo accertare la durata esatta.
Il ricorso è stato, quindi, respinto, con compensazione delle spese di lite per eccezionali motivi.
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Nota della Redazione
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