Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (TAR Puglia n. 287 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm. ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, eliminando ogni utilità concreta alla decisione nel merito. In tale evenienza, il ricorrente perde la possibilità di conseguire un risultato utile attraverso la pronuncia del giudice, residuando un mero interesse teorico all’accertamento dell’illegittimità dell’atto. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone la verifica dell’assenza di effetti pregiudizievoli ulteriori derivanti dall’atto annullato e non richiede l’esame delle doglianze dedotte in ricorso.
La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di una contribuente, della nota con cui il responsabile del Servizio per il territorio del Comune di Bitonto diffidava la ricorrente ad arretrare la sezione del marciapiede da lei realizzato sul proprio suolo. La ricorrente chiedeva l’annullamento di tale atto e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Comune resistente ha comunicato di aver disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, mediante nota del 21 gennaio 2026, notificata a mani in data 22 gennaio 2026 e trasmessa per conoscenza via PEC al difensore della ricorrente. Ha pertanto chiesto che fosse dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che l’amministrazione, con l’annullamento in autotutela, ha eliminato l’atto impugnato, facendo venir meno ogni effetto lesivo nei confronti della ricorrente. La decisione si fonda sulla constatazione che il provvedimento gravato non è più produttivo di effetti giuridici e che, conseguentemente, non residua alcun interesse sostanziale alla definizione del giudizio nel merito.
In applicazione dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha rilevato che, quando nel corso del giudizio risulta cessata la materia del contendere, il ricorso può essere dichiarato improcedibile o può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinare le censure formulate dalla parte ricorrente.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere si giustifica, nel caso di specie, per la sopravvenienza che ha determinato l’integrale satisfattorietà dell’interesse azionato dalla ricorrente, la quale aveva dichiarato, con memoria, l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha compensato le spese di lite in ragione della natura e peculiarità della controversia e della sua definizione in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.