Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per cessazione della materia del contendere in seguito ad autotutela (TAR Puglia n. 286 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso avverso un provvedimento di aggiudicazione quando la stazione appaltante abbia annullato in autotutela l’atto impugnato, limitatamente al lotto oggetto di contestazione, e le parti abbiano dichiarato, con distinte note, la cessazione di ogni ragione di controversia. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica, da parte del giudice, della sopravvenuta inutilità di una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria locale di Bari aveva disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento di due lotti di arredi non sanitari, destinati al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, unitamente agli atti di gara presupposti e consequenziali.

Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la società controinteressata segnalava che la stazione appaltante aveva rivalutato l’offerta tecnica dalla stessa presentata, dichiarandola non conforme, e aveva proceduto altresì alla rivalutazione dell’offerta della ricorrente, anch’essa ritenuta non conforme. Successivamente, l’ASL annullava in autotutela la deliberazione impugnata, limitatamente all’aggiudicazione del Lotto 2. Non venivano proposti motivi aggiunti né nuove impugnative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto delle note depositate dalla ricorrente e dalla controinteressata — con le quali entrambe avevano dichiarato cessata ogni ragione di controversia — ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in rito.

L’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, limitatamente al Lotto 2, ha determinato il venir meno dell’atto lesivo oggetto di impugnazione. La mancata proposizione di motivi aggiunti o di nuove impugnative avverso gli atti della successiva rivalutazione ha confermato l’assenza di una residua utilità della decisione sul ricorso originario.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando come fosse maturata causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Ha infine compensato le spese del giudizio tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità dello svolgimento della controversia e della sua definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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