Sopravvenuto difetto di interesse nell’ottemperanza e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 288 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per ottemperanza, resa in corso di giudizio, comporta la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse e non già la cessazione della materia del contendere, quando dagli atti non sia possibile desumere il raggiungimento del bene della vita in via amministrativa, in assenza di documenti depositati e di costituzione dell’amministrazione resistente. In tale evenienza, la natura processuale della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto una sentenza favorevole dal TAR Puglia, Sezione Terza, con cui era stato accolto il ricorso avverso un provvedimento del Comune di Vieste. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza della citata sentenza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato.
Nelle more del giudizio, il difensore della parte ricorrente depositava un atto con cui dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse all’ottemperanza. L’amministrazione resistente non si costituiva in giudizio e non depositava alcuna documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della dichiarazione resa dal difensore, il giudizio dovesse concludersi con una declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, il giudice ha precisato che tale declaratoria non può essere confusa con la cessazione della materia del contendere, la quale presuppone l’accertamento del raggiungimento del bene della vita in via amministrativa.
Nel caso di specie, infatti, l’assenza di documenti depositati e la mancata costituzione dell’amministrazione resistente non consentivano di verificare se l’interesse sotteso alla domanda di ottemperanza fosse stato satisfatto. La dichiarazione del difensore, quindi, assumeva rilievo esclusivamente sul piano processuale, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità della fattispecie in cui la definizione del giudizio discende da una scelta processuale della stessa parte ricorrente, senza che emergano profili di soccombenza in senso tecnico.
La pronuncia conferma il principio per cui l’ottemperanza, quale giudizio di esecuzione del giudicato, richiede una verifica sostanziale dell’avvenuto adempimento dell’amministrazione, non potendo la mera rinuncia del ricorrente determinare automaticamente la chiusura del giudizio con una formula diversa da quella del difetto di interesse.
Nota della Redazione
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