Ottemperanza, cessazione della materia del contendere e spese di lite (TAR Puglia n. 758 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione, successivo alla notifica del ricorso e all’iscrizione a ruolo della causa, determina la cessazione della materia del contendere. La natura satisfattiva della pronuncia non esclude la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in virtù della sua soccombenza virtuale. Tale soccombenza sussiste quando l’adempimento è intervenuto solo a seguito dell’iniziativa giudiziaria del ricorrente, risultando la pretesa azionata fondata e l’Amministrazione inadempiente sino a quel momento. Le spese sono liquidate in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato, se corrisposto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, nonché all’adozione di ogni conseguente adempimento utile a consentirne la fruizione. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al TAR Puglia, sezione di Lecce.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e, successivamente, ha ottemperato al titolo giudiziale. La ricorrente, con note depositate prima dell’udienza, ha pertanto chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione aveva ottemperato al titolo esecutivo nelle more della decisione del ricorso. Tale circostanza ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata dalla ricorrente, rendendo la controversia priva di oggetto. Sul punto, il TAR ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese, il giudice amministrativo ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione resistente deve essere considerata soccombente in senso lato. L’adempimento, infatti, era intervenuto solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza e dell’iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 15.12.2025. Fino a quel momento il Ministero era rimasto inerte, nonostante la sentenza di condanna fosse stata notificata in data 02.03.2024 e munita del certificato di passato in giudicato.
La Corte ha quindi valorizzato il dato cronologico per escludere che l’adempimento tardivo potesse integrare un comportamento satisfattivo idoneo a evitare la condanna alle spese. L’iniziativa giudiziaria della ricorrente è stata, pertanto, ritenuta la causa efficiente dell’esecuzione del giudicato. Tale circostanza ha giustificato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, nonché al rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato. La condanna è stata pronunciata in favore del difensore antistatario, come richiesto dalla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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