Sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1190 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di giudizio avverso un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, la sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione di rilasciare un nuovo titolo di soggiorno, con contestuale riavvio dell’iter procedimentale, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale conclusione è desumibile dalla volontà dell’Amministrazione di rilasciare il titolo a fronte degli elementi fattuali emersi solo con il gravame, nonché dalla prolungata inerzia processuale del ricorrente, che fa di regola presumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ogni successiva determinazione dell’Amministrazione non può che essere assunta sulla base di nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi, con effetto sostitutivo del diniego impugnato, sicché l’eventuale nuova determinazione lesiva deve essere autonomamente impugnata.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 21 giugno 2022, notificato dalla Polizia di frontiera in data 16 settembre 2022, recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per la mancata presentazione dell’interessata ai plurimi appuntamenti convocati ai fini dell’esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici necessari per il completamento della pratica. La deducente ha documentato le gravi ragioni che le hanno impedito di presentarsi, essendosi trattenuta nel Paese di origine per un lungo periodo per prestare assistenza a un congiunto gravemente malato.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, con memoria del 19 aprile 2023 ha comunicato di essersi determinata, dopo la proposizione del gravame, a rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, invitando l’interessata a presentarsi presso gli uffici, eccependo l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha confermato la convocazione e comunicato di aver inviato richiesta al Consolato italiano in Cina per il visto di reingresso, formulando istanza di rinvio. Alla Camera di consiglio del 27 aprile 2023 la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, senza depositare successive difese né documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che dalle circostanze esposte, che evidenziano la volontà dell’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente il titolo di soggiorno a fronte degli elementi fattuali emersi solo con il gravame, nonché dal lungo tempo trascorso dall’ultimo atto processuale di parte ricorrente, può essere desunta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come già eccepito dalla parte resistente.
Il Collegio ha precisato che la prolungata inerzia processuale del ricorrente fa di regola presumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, presunzione confermata nel caso di specie dalle descritte circostanze: in pendenza di giudizio la ricorrente è stata infatti convocata presso gli uffici dell’Amministrazione ai fini del rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.
Considerato che, sulla base del riavvio dell’iter procedimentale, confermato anche dall’interessata, ogni successiva determinazione della Questura non può che essere assunta sulla base di nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, con effetto sostitutivo del diniego impugnato, il Tribunale ha concluso che nell’eventualità in cui la nuova determinazione sia ritenuta lesiva, l’interessata ha l’onere di impugnarla autonomamente. La peculiarità del caso controverso ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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