Riacquisizione dell’alloggio di servizio e legittimo affidamento del custode scolastico (TAR Lazio n. 10123 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di riacquisizione di un alloggio di servizio concesso a personale addetto alla custodia di edifici scolastici quando l’Amministrazione proceda senza un’adeguata istruttoria sull’attuale rapporto di servizio dell’occupante e senza richiamare, nella motivazione, la base normativa o regolamentare che fonda il potere esercitato, non potendo le relative ragioni essere dedotte solo in sede processuale attraverso memorie difensive. La tutela del legittimo affidamento, corollario del principio di certezza del diritto, opera anche nei rapporti con la pubblica amministrazione quando ricorrano tre condizioni: un vantaggio conseguito da una situazione giuridica apparente creata dal comportamento positivo dell’Amministrazione, la buona fede del privato e il consolidamento nel tempo della situazione di fatto; tale tutela, tuttavia, non esime l’occupante dal pagamento dei canoni e degli oneri connessi all’uso dell’alloggio. L’accoglimento della domanda di annullamento, integrando un risarcimento in forma specifica, assorbe e determina il rigetto della domanda risarcitoria per equivalente.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratrice scolastica in ruolo presso un istituto comprensivo di Roma dal 2013, occupava l’alloggio di servizio del plesso scolastico, adibito originariamente ad abitazione del custode. A seguito di verifiche della Polizia Locale, che ne avevano accertato l’utilizzo “senza titolo”, Roma Capitale aveva adottato una determinazione dirigenziale di riacquisizione immediata al patrimonio comunale dell’immobile, con preavviso di accesso forzoso e sgombero. Il provvedimento era stato impugnato dall’interessata, che ne aveva dedotto l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando la propria qualità di custode in servizio e richiamando la disciplina regolamentare comunale sugli alloggi di servizio. Nel corso del giudizio cautelare, l’Amministrazione aveva depositato una relazione nella quale aveva ricostruito l’assenza di un titolo formale di assegnazione e la mancata corresponsione di canoni, mentre la ricorrente aveva insistito sulla sussistenza del rapporto di servizio con l’istituzione scolastica e sulla protratta tolleranza dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di censura dedotti dalla ricorrente. In esito all’istruttoria disposta in sede cautelare, lo stato matricolare della collaboratrice scolastica ha confermato che la stessa svolgeva le funzioni di collaboratore scolastico e custode a partire dall’anno scolastico 2013-2014, risultando in servizio presso l’istituto comprensivo anche alla data della decisione. Tale circostanza, emersa solo nel corso del giudizio, evidenziava l’insufficienza dell’istruttoria procedimentale comunale, che aveva dato per scontata la mancanza di un titolo legittimante senza verificare compiutamente la posizione lavorativa dell’occupante. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato non richiamava né la delibera dell’Assemblea capitolina n. 21 del 2025, che pure aveva dettato il piano di recupero degli alloggi di servizio dei custodi scolastici, né il regolamento comunale del 1997 sul conferimento dell’incarico di portiere-custode, che costituivano il quadro normativo di riferimento: ne derivava un difetto totale di motivazione sulla base giuridica del potere esercitato.
La motivazione del provvedimento di riacquisizione è stata quindi ritenuta viziata, poiché le ragioni poste a fondamento dell’azione amministrativa — il mancato transito del personale ATA nei ruoli statali e la conseguente insussistenza di un rapporto di servizio con Roma Capitale — erano state esplicitate dall’Amministrazione solo nella memoria conclusiva del 22 aprile 2026, in una logica di motivazione postuma, senza che l’atto impugnato ne desse conto. Il TAR ha valorizzato la distinzione tra l’istruttoria interna all’Amministrazione e la motivazione del provvedimento, richiamando il principio secondo cui le ragioni della decisione devono essere conoscibili dall’interessato attraverso l’atto, non ricostruibili successivamente in sede processuale.
Sul piano della tutela dell’affidamento, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il legittimo affidamento costituisce un’eccezione all’applicazione della regola di diritto positivo, operante quando l’Amministrazione abbia fatto sorgere nel privato fondate aspettative attraverso assicurazioni precise e concordanti. Nel caso di specie, la protratta inerzia di Roma Capitale — che aveva tollerato per anni l’occupazione dell’alloggio da parte della ricorrente, la quale vi risultava residente dal 2016 — e il perdurante esercizio delle funzioni di collaboratore scolastico e custode in ruolo integravano i presupposti per riconoscere la buona fede dell’occupante e il consolidamento della situazione di fatto.
Il TAR ha tuttavia precisato che la tutela dell’affidamento non esonera l’occupante dal pagamento dei canoni e degli oneri correlati all’uso dell’alloggio di servizio, dovendo l’interesse privato contemperarsi con le esigenze finanziarie dell’Amministrazione proprietaria. L’accoglimento della domanda di annullamento, integrando un risarcimento in forma specifica, ha determinato il rigetto della domanda risarcitoria per equivalente, mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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