Estinzione della lite per pagamento ridotto ex art. 8 d.l. n. 34/2023 (TAR Lazio n. 8036 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di legge, della quota ridotta pari al 48% dell’importo determinato dai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’integrale e tempestivo versamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite, senza che occorra una pronuncia nel merito delle censure proposte.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali e il consequenziale provvedimento regionale di ripiano, deducendo plurimi vizi di legittimità propria e derivata, anche sotto profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, la società ha aderito al meccanismo definitorio introdotto dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, versando la quota ridotta del 48% dell’importo indicato nel provvedimento regionale, e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti normativi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, come convertito, offre alle aziende fornitrici la facoltà di versare una quota ridotta dell’obbligazione da ripiano, con effetto estintivo dell’intera obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclusivo di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma ricollega direttamente al versamento l’effetto di definizione della lite, senza margini di discrezionalità per il giudice.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento della quota ridotta, e la stessa Regione resistente ha confermato l’intervenuto versamento, riconoscendo che esso determina ex lege l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in coerenza con la previsione normativa che ricollega al pagamento ridotto anche il regime delle spese.
La pronuncia conferma la natura definitoria del meccanismo di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, che consente alle aziende fornitrici di chiudere il contenzioso sul payback dei dispositivi medici tramite il pagamento di una percentuale ridotta, senza necessità di esame nel merito delle censure sollevate avverso i provvedimenti di ripiano.
Nota della Redazione
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