Acquisizione sanante ex art. 42-bis: la realizzazione in variante dell’opera pubblica non integra espropriazione indiretta (TAR Valle d’Aosta n. 3 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non richiede che l’opera sia stata realizzata in conformità al progetto originario: la sua legittimità postula che ricorrano i presupposti dell’utilizzo senza titolo dell’area, dell’interesse pubblico al mantenimento del manufatto e dell’assenza di ragionevoli alternative di localizzazione. L’occupazione e l’esecuzione dell’opera in variante non integrano espropriazione indiretta quando risultino il fisiologico emergere di modifiche in corso d’opera, frutto delle osservazioni della stessa proprietà, e non già una dolosa preordinazione dell’amministrazione. La circostanza che il privato abbia contestato l’allocazione originaria dell’opera rende contraddittoria la successiva invocazione del ripristino in conformità al progetto iniziale. Il parere dell’Ufficio del vincolo idrogeologico non è pertinente al procedimento ex art. 42-bis e la sua mancata acquisizione non incide sulla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni in località Champoluc interessati da una procedura espropriativa per il rifacimento della linea funiviaria, impugnava il decreto con cui la Regione aveva disposto l’acquisizione non retroattiva di una porzione di area di 65 mq, sulla quale la società concessionaria aveva realizzato, in variante, un vallo di protezione della stazione di valle. La ricorrente, che aveva in fase procedimentale contestato l’ablazione della piena proprietà sul mappale originariamente destinato all’opera, deducendo specifiche esigenze di accesso e la presenza di un tunnel nel sottosuolo, lamentava la dolosa preordinazione dell’occupazione di area diversa da quella di progetto e l’assenza di valide alternative di localizzazione. Con motivi aggiunti contestava inoltre la mancata acquisizione del parere dell’Ufficio del vincolo idrogeologico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo il parere dell’Ufficio del vincolo idrogeologico non previsto né pertinente rispetto al procedimento di acquisizione sanante, con conseguente irrilevanza della contestazione circa la sua acquisizione ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la vicenda procedimentale, evidenziando come la ricorrente avesse in origine contestato la realizzazione del vallo sul mappale 506, chiedendo la limitazione dell’ablazione al solo diritto di superficie per la presenza di un tunnel di accesso alla propria proprietà. La variante, con conseguente diversa allocazione dell’opera su area contigua, era stata adottata in accoglimento di tali osservazioni, come dimostrato dai documenti versati in atti. Il Tribunale ne ha tratto la conseguenza che non emergesse alcuna dolosa preordinazione alla realizzazione dell’opera in termini difformi, ma piuttosto il fisiologico emergere di minime varianti in corso di costruzione di un’opera pubblica.
La sentenza ha inoltre rilevato la contraddittorietà della condotta della società, che dopo aver auspicato la limitazione o esclusione dell’esproprio sulla porzione interessata dal progetto originario, ne invocava in giudizio la riedizione negli stessi termini contestati. Il Tribunale ha poi ritenuto il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, alla coerenza della fattispecie concreta con l’istituto dell’acquisizione sanante e all’insussistenza di alternative di localizzazione, considerata anche la necessaria interruzione del servizio pubblico di trasporto in caso di demolizione del manufatto.
Quanto ai profili di legittimità costituzionale e convenzionale, il TAR ha ritenuto le censure anacronistiche, richiamando il superamento delle questioni ad opera della Corte costituzionale n. 71/2015 e della Corte EDU, 5 dicembre 2023, Sorasio e altri contro Italia. Il ricorso principale è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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