Payback dispositivi medici: cessata materia e difetto di giurisdizione sugli atti applicativi (TAR Lazio n. 4370 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, come convertito, che estingue l’obbligazione di ripiano con il versamento della quota del 25 per cento degli importi, determina la cessazione della materia del contendere solo a seguito dell’accertamento del pagamento da parte delle Regioni e Province autonome. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti applicativi di diritti soggettivi di natura patrimoniale. La definizione agevolata preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi, rendendo improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure relative alla disciplina previgente.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 2022 che certificavano il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e definivano le linee guida per il ripiano, nonché i successivi provvedimenti con cui diverse Regioni e Province autonome hanno attribuito gli oneri a carico delle aziende. La ricorrente ha dedotto numerosi motivi, tra cui la violazione del principio del legittimo affidamento, la retroattività dei tetti di spesa e questioni di legittimità costituzionale e compatibilità eurounitaria del meccanismo del payback.
Nel corso del giudizio sono intervenute pronunce di accoglimento parziale della Corte costituzionale e, successivamente, la nuova disciplina di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025, che ha ridotto al 25 per cento quanto dovuto dalle aziende che versano entro trenta giorni. Alcune Regioni hanno dichiarato la cessata materia del contendere, mentre per altre il pagamento non è stato documentato in atti. La ricorrente ha chiesto genericamente la declaratoria di cessazione, ma senza produrre ricevute per tutte le amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, in composizione monocratica e con sentenza in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., ha richiamato i propri precedenti in materia di payback dei dispositivi medici e le pronunce della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, dichiarando di non avere motivi per discostarsene. La pronuncia n. 139/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estendeva a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento della quota, mentre la n. 140/2024 ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato rispetto al bilanciamento operato dal legislatore.
Quanto alle Regioni Toscana e Veneto e alla Provincia autonoma di Bolzano, che hanno documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. Per le altre amministrazioni, in assenza di ricevute di pagamento o di provvedimenti di accertamento, il ricorso principale è stato respinto nel merito, facendo applicazione dei precedenti della Sezione.
I ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto le controversie riguardano l’attribuzione di obbligazioni pecuniarie e quindi la giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi. I motivi aggiunti relativi alla disciplina di cui all’art. 8 d.l. n. 34/2023 sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del comma 1-bis dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 che riconosce in detrazione le somme eccedenti la quota del 25 per cento.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni trattate e della parziale definizione in rito, con contributo unificato posto a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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