Modificabilità del divisore orario nelle tabelle ministeriali (TAR Emilia-Romagna n. 15 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della verifica di congruità del costo della manodopera, il divisore orario indicato nelle tabelle ministeriali non costituisce parametro inderogabile e può essere dall’operatore economico modificato, purché la modifica trovi congrua giustificazione nelle proprie esigenze organizzative del lavoro. La verifica dell’anomalia non può automaticamente desumersi dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, dovendo aversi riguardo al costo reale del lavoro (costo delle ore effettivamente lavorate, comprensivo dei costi delle sostituzioni). Per le società cooperative a mutualità prevalente, al pari degli enti non profit, la mancata esposizione di un utile non rende incongrua l’offerta, atteso che i vantaggi dell’affidamento sono apprezzati anche in relazione al perseguimento efficiente di finalità istituzionali. La stazione appaltante non è tenuta a richiedere chiarimenti su tutte le voci di costo, potendo legittimamente limitarsi a quelle maggiormente rilevanti in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta. In materia di deposito telematico di memorie, l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) consente il deposito fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito, senza che rilevi preclusivamente l’ora, ferma restando la decorrenza dal giorno successivo dei termini per le controparti.

Il Fatto

La vicenda concerne una gara a procedura aperta, indetta dal Comune di Pavullo nel Frignano, per l’affidamento per tre anni dei servizi educativi per l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con disabilità, per un importo a base d’asta di euro 2.155.709,73. La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della cooperativa controinteressata, deducendo l’incongruità dell’offerta sotto molteplici profili: l’errato computo del costo della manodopera, per non avere l’aggiudicataria computato le ore di formazione professionale nel calcolo delle ore non lavorate ai fini del divisore; l’omessa quantificazione delle spese generali e l’assenza di un utile d’impresa nell’offerta economica. Il giudice cautelare aveva respinto l’istanza di sospensiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività della memoria di parte ricorrente, depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, chiarendo che l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al codice del processo amministrativo garantisce il deposito telematico degli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno, con la sola conseguenza, per i depositi serali, dello slittamento al giorno successivo dei termini a difesa delle altre parti.

Nel merito, il Collegio ha respinto i motivi relativi alle spese generali e all’utile di impresa. Da un lato, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere giustificativi su tutte le voci, potendo concentrarsi su quelle più significative, ed il richiamo all’art. 32 d.P.R. n. 207/2010 è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di norma riferita agli appalti di lavori e non estendibile in via analogica a quelli di servizi ad alta densità di manodopera, in cui i costi generali hanno rilevanza marginale e risultano comunque coperti dalla parte residua dell’offerta. Dall’altro, con riguardo alle cooperative a mutualità prevalente, è stato affermato che l’assenza di un utile non rende inaffidabile l’offerta, potendo l’attività essere finalizzata al perseguimento di scopi istituzionali, e che la voce “altre indennità” delle tabelle ministeriali poteva non essere indicata in quanto estranea alle attività oggetto dell’appalto.

Il nucleo centrale della decisione riguarda la modifica del divisore orario. La cooperativa aggiudicataria, in sede di giustificazioni, aveva applicato un divisore di 1.556 ore annue, in luogo delle 1.548 ore risultanti dalle tabelle ministeriali, per tenere conto del massiccio impiego di personale part-time e della diversa distribuzione delle ore di formazione, quantificate separatamente. La Corte ritiene tale modifica legittima, inquadrandola nel principio del c.d. “ribasso temperato” dei costi della manodopera di cui all’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023.

La natura statistica delle tabelle ministeriali impedisce, infatti, di considerare l’effetto di tutti i fattori che incidono sul costo medio del lavoro, sicché la verifica di congruità deve avere ad oggetto il rispetto dei minimi salariali retributivi e l’effettiva sostenibilità dell’offerta, valutata sul “costo reale” delle ore lavorate, piuttosto che sul mero “monte-ore teorico”. La modifica del divisore, congruamente motivata con riferimento all’organizzazione aziendale e ai contratti part-time, non determina alcuna violazione dei minimi tabellari e risulta, pertanto, immune dai vizi dedotti.

Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune e della cooperativa aggiudicataria, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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