Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Lombardia n. 3330 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, formalmente dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La dichiarazione di carenza d’interesse può essere motivata da sopravvenienze fattuali, quali l’ammissione a una procedura concorsuale, e legittima l’integrale compensazione delle spese di lite, se richiesta dalla parte.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Lombardia ha disposto la decadenza da un contributo di euro 100.000,00, concesso nell’ambito del “Bando Patrimonio Impresa”, e ne ha richiesto la restituzione. La decadenza è stata motivata dal mancato rispetto del termine del 14 febbraio 2023 per la presentazione della rendicontazione finale del progetto finanziato. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento di potere, violazione della normativa in materia di revoca dei contributi pubblici e violazione dei principi di buona fede e collaborazione, sostenendo che un mero ritardo nella presentazione di una documentazione completa non potesse giustificare la decadenza totale dal beneficio.
In pendenza di giudizio, la difesa di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, motivata dall’ammissione della società alla procedura di concordato semplificato, omologato dal Tribunale di Milano. Con successiva istanza, la ricorrente ha ribadito la dichiarazione e ha formulato richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede che il giudice dichiari, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha formalmente depositato un atto con cui dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, in conseguenza dell’intervenuta omologa del concordato semplificato. Il Tribunale ha affermato che, di fronte a una siffatta dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a prenderne atto.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando il precedente del T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sez. II, 27 aprile 2025, n. 1981. Quanto al regime delle spese di lite, la parte ricorrente ha chiesto espressamente la loro integrale compensazione, ritenendo la sussistenza di giusti motivi; il Collegio ha ritenuto tale richiesta accoglibile, disponendo la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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