Cessazione della materia del contendere per revoca dell’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (TAR Lombardia n. 4027 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, la pubblica amministrazione o il soggetto legittimato emetta un provvedimento di revoca dell’atto impugnato che faccia venir meno, in modo definitivo e non meramente temporaneo, ogni effetto lesivo nei confronti del ricorrente. In tal caso, l’accertamento dell’interesse alla decisione nel merito non è necessario allorché la sopravvenienza provvedimentale risulti, per il suo contenuto espresso, idonea a escludere anche futuri intendimenti lesivi. Le spese di lite possono essere compensate, anche su conforme richiesta delle parti, in ragione dell’evoluzione sopravvenuta della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare in Comune di San Donato Milanese, ha impugnato l’ordinanza con cui la società concessionaria aveva disposto l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001 delle aree di sua proprietà, per la durata di 48 mesi, unitamente alla nota di notifica comunicante l’immissione in possesso.
Costituitasi in giudizio la società resistente, alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il legale della stessa dichiarava che non sarebbe stata data esecuzione al provvedimento fino alla successiva camera di consiglio. Successivamente, con ordinanza sopravvenuta, la società resistente ha revocato il provvedimento impugnato, stralciando definitivamente l’occupazione temporanea e dando atto che nessuna occupazione avrebbe avuto luogo presso le aree della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, con l’ordinanza sopravvenuta, il provvedimento impugnato era stato revocato e che il suo contenuto espresso escludeva qualsivoglia futura occupazione delle aree di proprietà della ricorrente.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio per cui la sopravvenuta revoca dell’atto, quando elimini integralmente la lesione dedotta, rende improcedibile la controversia per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione è stata assunta con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, tenuto conto della concorde richiesta delle parti e dell’evoluzione provvedimentale sopravvenuta che aveva reso privo di utilità il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.