Cessazione materia del contendere per definizione agevolata ripiano dispositivi medici (TAR Lazio n. 7004 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, nel definire la disciplina della definizione agevolata degli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, prevede che l’integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precluda loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni e delle province autonome determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. La fattispecie legale di cessazione opera pertanto in presenza della dichiarazione e dell’attestazione delle parti circa l’avvenuto pagamento in conformità alla norma agevolativa.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Toscana ha definito l’elenco dei fornitori soggetti al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, ponendo a suo carico una quota complessiva di oltre 363.000 euro. Il ricorso, ritualmente notificato, era diretto avverso il provvedimento regionale e i presupposti atti ministeriali e accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni.
Nelle more del giudizio, la società ha provveduto al pagamento della somma dovuta, decurtata ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025, allegando il relativo decreto regionale di accertamento. Anche la Regione Toscana ha rappresentato l’avvenuto versamento delle somme in conformità alla citata disposizione normativa.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta concordemente dalle parti. L’esame si è concentrato sulla portata dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, che ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
La norma, nel testo riportato in motivazione, qualifica il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali come causa di estinzione dell’obbligazione e insieme come preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. Il legislatore ha inoltre previsto che l’accertamento dell’avvenuto versamento, effettuato dalle regioni con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determini la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano.
Il Collegio ha quindi ritenuto che la dichiarazione delle parti circa l’avvenuto pagamento integrasse la fattispecie legale di cessazione di cui alla norma agevolativa. La ratio della disposizione, come desumibile dalla sua formulazione testuale, è quella di chiudere il contenzioso pendente attraverso un meccanismo di definizione forfettaria dell’obbligazione, al quale consegue automaticamente la regressione del giudizio.
In accoglimento dell’istanza congiunta, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, con compensazione delle spese di lite come espressamente previsto dalla norma.
Nota della Redazione
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