Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per l’Amministrazione che ottempera all’ordinanza cautelare sul sostegno scolastico (TAR Campania n. 5038 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di attribuzione di ore di sostegno scolastico a favore di alunni con disabilità, l’avvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione scolastica, delle statuizioni contenute in un’ordinanza cautelare che ha disposto il riesame del provvedimento di assegnazione delle ore e la redazione del Piano Educativo Individuale, determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso il provvedimento di ripartizione delle ore stesse. La definizione in rito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, applicandosi il principio della soccombenza virtuale, ove l’esito favorevole per il ricorrente sia riconducibile alla condotta satisfattiva dell’Amministrazione successiva alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

I genitori di un minore con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, impugnavano il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico aveva assegnato al figlio 22 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 29 ore indicate nel P.E.I. e necessarie per la sua piena integrazione scolastica. Il ricorso era rivolto anche avverso il verbale del G.L.O. e ogni atto presupposto. Nella fase cautelare, il Tribunale, con decreto monocratico confermato dall’ordinanza collegiale, aveva accolto l’istanza, ordinando all’Amministrazione il riesame del provvedimento e la conseguente assegnazione del numero di ore necessarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere discendeva dall’avvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione scolastica, delle statuizioni dell’ordinanza cautelare, in sede conformativa. Tale conclusione si imponeva inoltre in virtù del principio di non contestazione, non avendo le parti resistenti dedotto alcunché in senso contrario. La pronuncia si fonda quindi sulla necessità di verificare che l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente abbia trovato piena soddisfazione a seguito dell’attività amministrativa successiva.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti, con attribuzione all’avvocato antistatario. La pronuncia sulle spese, pur in un contesto di definizione in rito, è giustificata dal fatto che l’esito favorevole per il ricorrente è riconducibile all’ottemperanza spontanea dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso e alla concessione della tutela cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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