Esclusione per mancata comprova documentale della conformità CE del dispositivo medico in gara (TAR Campania n. 5037 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara pubbliche, la mancata produzione, in sede di offerta, di un documento costituente un elemento essenziale dell’offerta tecnica – come la certificazione di conformità CE del prodotto – non è sanabile successivamente, neppure a fronte di una richiesta di chiarimenti della stazione appaltante. Il concorrente che, a tale richiesta, risponda allegando una documentazione nuova e diversa da quella già prodotta, non adempie all’onere di comprova e può essere legittimamente escluso. La possibilità di immettere in commercio il dispositivo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, art. 120, non esonera il concorrente dall’obbligo di allegare la certificazione CE disponibile, quando la lex specialis lo richieda espressamente. Vige il principio di autoresponsabilità, per cui il partecipante sopporta le conseguenze degli errori commessi nella presentazione dell’offerta, senza poter pretendere che l’Amministrazione supplisca d’ufficio alla propria negligenza.
Il Fatto
La So.Re.Sa. s.p.a. indiceva una procedura aperta per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva, suddivisa in 96 lotti. La società ricorrente partecipava al lotto 45, offrendo un dispositivo medico per il recupero di corpi estranei. In sede di verifica, la stazione appaltante richiedeva al concorrente di confermare il possesso della Dichiarazione di Conformità UE del Fabbricante, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, allegando documentazione a comprova. Il concorrente rispondeva producendo un certificato CE e una Confirmation Letter dell’organismo notificato, diversi da quelli già allegati in sede di offerta. La commissione di gara riteneva tale riscontro inconferente e disponeva l’esclusione per mancata comprova della conformità del prodotto. La società impugnava l’esclusione, deducendo l’illegittimità della richiesta e la sufficienza delle dichiarazioni del produttore e dell’organismo notificato ai sensi del regime transitorio di cui all’art. 120 del Regolamento UE. Con motivi aggiunti impugnava anche la successiva aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittima l’esclusione. La documentazione prodotta dal concorrente in riscontro alla richiesta di chiarimenti era nuova e diversa da quella presente ab origine in offerta: non trattandosi di una mera integrazione atta a sanare una carenza dichiarativa, non poteva valere come adempimento dell’onere di comprova della conformità del prodotto. La stazione appaltante era vincolata al rispetto della lex specialis, che richiedeva l’allegazione delle certificazioni CE, e non avrebbe potuto esimersi dall’escludere il concorrente che non aveva ottemperato alla richiesta.
La Corte ha escluso che la certificazione CE potesse ritenersi superflua per i dispositivi ricadenti nel regime transitorio di cui all’art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745. La norma invocata attiene alla possibilità di immettere in commercio il prodotto, ma non incide sull’onere di allegazione documentale imposto in modo uniforme a tutti i concorrenti. Anzi, la stessa condotta della ricorrente – che aveva inserito in offerta un certificato CE non riferibile al prodotto e solo successivamente allegato quello corretto – smentiva l’assunto dell’inutilità della certificazione.
La Sezione ha inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità, ribadendo che il concorrente non può pretendere che la stazione appaltante supplisca d’ufficio alle proprie carenze documentali, ricavando aliunde l’esistenza della certificazione. Il compito della commissione è limitato alla verifica della ritualità della documentazione allegata con l’offerta, senza obbligo di ulteriori indagini. La mancata comprova, non assolta secondo le prescrizioni di gara, produceva necessariamente una conseguenza espulsiva.
Quanto ai motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, la Corte ne ha dichiarato la improcedibilità: accertata la legittimità dell’esclusione, il concorrente è privo di interesse a contestare gli atti successivi della procedura, non potendo vantare alcun interesse qualificato, neppure strumentale, alla ripetizione della gara. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione della peculiarità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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