Cessazione della materia del contendere per avvenuto riesame delle ore di sostegno scolastico (TAR Campania n. 5039 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità grave, la pronuncia cautelare che ordina il riesame del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno non è satisfattiva dell’interesse del ricorrente: essa costituisce il presupposto per una nuova determinazione dell’Amministrazione, la quale resta tenuta ad assegnare un numero di ore tale da garantire il pieno inserimento scolastico del minore. L’avvenuta esecuzione, in sede conformativa, delle statuizioni cautelari determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese di lite seguono la regola della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, impugnava il decreto con cui il dirigente scolastico aveva assegnato all’alunno 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, anziché le 33 ore corrispondenti all’intero orario di servizio del docente specializzato (rapporto 1:1), come prescritto nella diagnosi funzionale.
Con decreto cautelare monocratico, il TAR aveva ordinato all’Amministrazione il riesame del provvedimento gravato, con conseguente assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Tale ordinanza era stata confermata in sede collegiale, con fissazione dell’udienza di merito. In data 15.07.2026, la ricorrente depositava note difensive, rappresentando che l’Istituto scolastico, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva disposto l’integrazione delle ore di sostegno e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, in relazione al ricorso, era cessata la materia del contendere. Tale constatazione discende dall’avvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione Scolastica, in sede conformativa, delle statuizioni dell’ordinanza cautelare, come testimoniato dalla ricorrente nelle proprie note difensive. L’assenza di contestazioni da parte delle Amministrazioni resistenti ha ulteriormente rafforzato la conclusione, anche in virtù del principio di non contestazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato la regola della soccombenza virtuale, considerato che l’esito favorevole per la ricorrente è dipeso dall’intervenuta esecuzione del provvedimento cautelare da parte dell’Amministrazione. Le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico solidalmente delle Amministrazioni resistenti e attribuite al difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Il Tribunale ha, infine, disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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