Cessazione della materia del contendere e spese di lite per l’ambiguo verbale ispettivo annullato in sede gerarchica (TAR Sardegna n. 862 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso gerarchico e il conseguente annullamento del verbale di disposizione da parte dell’amministrazione determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione. L’annullamento in sede amministrativa priva di effetti il provvedimento impugnato, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso. Tuttavia, se il provvedimento decisorio sul ricorso gerarchico presenta un contenuto dispositivo equivoco, tale da non rendere comprensibile la volontà dell’amministrazione di annullare integralmente l’atto, la condotta dell’ente ha dato causa alla lite e legittima la condanna alla rifusione delle spese di giudizio, ancorché la pronuncia sia di rito.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato d’Area Metropolitana di Cagliari-Oristano, con il quale era stato accertato il mancato riconoscimento del livello retributivo superiore a una dipendente, con obbligo di attribuzione del secondo livello in luogo del terzo, con effetto retroattivo dal mese di gennaio 2022.

La società proponeva ricorso gerarchico, accolto dal Direttore dell’Ispettorato con decreto che dichiarava fondato il motivo sulla non applicabilità del CCNL Confcommercio, rigettando gli altri motivi. Nel giudizio instaurato avverso il verbale e il decreto, l’amministrazione eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che il verbale fosse già stato annullato e privato di effetti. La ricorrente domandava allora la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che, a seguito dell’annullamento del verbale di disposizione disposto in via amministrativa, fosse venuta meno la materia del contendere. L’accoglimento del ricorso gerarchico sul motivo concernente il CCNL applicabile aveva infatti eliminato il presupposto logico-giuridico dell’accertamento ispettivo, rendendo improduttivo di effetti il provvedimento impugnato.

Nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha tuttavia valorizzato il contenuto equivoco del provvedimento decisorio sul ricorso gerarchico: esso accoglieva il motivo sul CCNL ma rigettava gli altri, non rendendo chiaro che la volontà dell’amministrazione fosse quella di annullare integralmente il verbale di disposizione. Tale ambiguità aveva legittimamente indotto la società a coltivare il giudizio.

La condotta dell’amministrazione, perciò, aveva dato causa alla lite. Il Tribunale ha pertanto condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella misura limitata di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, compensando il resto. La pronuncia è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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