Ottemperanza per indennità sostitutiva di ferie non godute: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4046 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto, costituisce presupposto per l’accoglimento del ricorso. L’inerzia dell’amministrazione debitrice, che non contesti il credito nell’an e nel quantum, legittima il giudice amministrativo ad accertare l’inottemperanza, ad assegnare un termine per adempiere e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il compenso del commissario, ove sia un dipendente pubblico, si intende compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di circa 10.000 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi. Il provvedimento, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione, era passato in giudicato. Tuttavia, il Ministero non aveva dato esecuzione al pagamento, portando il creditore ad agire per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato che, rispetto al titolo esecutivo, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione resistente, costituitasi con atto di mera forma, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, lasciando il credito non contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi, il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l’inottemperanza del Ministero. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto procedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
In merito al compenso del commissario, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di un dipendente pubblico chiamato a svolgere funzioni connesse ai propri compiti istituzionali, lo stesso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Infine, le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in 800 euro, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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