Cessata la materia del contendere per adempimento spontaneo nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 160 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità ulteriore per il ricorrente. La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, oggettivamente accertata dall’amministrazione, elimina la persistenza di un interesse concreto alla decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme a suo favore. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione, decorrendo il termine dilatorio di legge.
L’amministrazione, tuttavia, non aveva provveduto spontaneamente al pagamento nel termine, sicché la ricorrente aveva proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato. Si era costituito il Ministero, contestando la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato l’esito dell’incombente istruttorio disposto, acquisita la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. Da tale relazione è emerso che, in data successiva all’instaurazione del giudizio, le somme dovute erano state accreditato sul borsellino elettronico della ricorrente.
Sulla base di tale riscontro, il TAR ha ritenuto che l’esecuzione fosse integrale e che fosse venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso. La decisione si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il pagamento tardivo non elide, infatti, la responsabilità processuale dell’amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già dovuto in forza del giudicato.
Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfetaria, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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