Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 465 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso. Il passaggio in giudicato del titolo è condizione necessaria dell’ottemperanza quando questa non riguardi sentenze del giudice amministrativo. Accertata la persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’attribuzione della prestazione dovuta entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto alla costituzione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, in ragione delle somme assegnate per il servizio svolto in tre anni scolastici.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato in forma esecutiva. Ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza adempiere. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha deciso il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica del ricorso è avvenuta oltre sei mesi dopo la notificazione della sentenza, sicché la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Ugualmente comprovato è il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, richiesto ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto il Collegio richiama, tra gli altri, un precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011, confermando l’orientamento in termini.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo giudiziale. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione l’attribuzione della carta elettronica per il valore complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ancora riscosso le competenze, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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