Rischio la domanda cautelare per impugnazione di atti endoprocedimentali e non cumulabilità del rito silenzio (TAR Marche n. 178 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento impugnato non può essere accolta quando i motivi di censura non appaiano supportati da sufficiente fumus boni iuris, in quanto il ricorso è proposto avverso atti di natura endoprocedimentale e non è cumulato con il rito per silentium. La tutela avverso l’inerzia dell’Amministrazione, qualora questa non provveda sulla domanda, va fatta valere secondo le forme del ricorso avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 cod. proc. amm., non essendo consentito cumulare tale azione con l’impugnazione di atti che non hanno natura provvedimentale.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di un visto di ingresso per “lavoro subordinato fuori quota”, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contestando tra l’altro la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente impugnava detta comunicazione e il preannunciato provvedimento di rigetto, chiedendo altresì l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e l’ordine di riesame, oltre alla sospensione cautelare degli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, in composizione monocratica cautelare, ha ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura non fossero supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre a una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso. Il Collegio ha evidenziato che l’impugnazione riguardava atti di natura endoprocedimentale, non aventi carattere provvedimentale, e che non sussistevano i presupposti per la cumulabilità del ricorso con il diverso rito per silentium.
La decisione si fonda sul principio secondo cui la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, pur essendo atto doveroso nell’ambito del procedimento, non è atto impugnabile autonomamente. La tutela giurisdizionale avverso l’eventuale inerzia dell’Amministrazione, che non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, va esperita nelle forme del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, non essendo ammessa la proposizione congiunta con il ricorso avverso atti endoprocedimentali.
Il TAR ha pertanto respinto anche la richiesta di rinvio avanzata dalla parte ricorrente e ha rigettato la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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