Ricorso improcedibile se la sentenza notificata non è depositata con relata (Cass. civ. Sez. II n. 11813 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte e fa decorrere il termine breve di impugnazione. Da essa deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione non è recuperabile mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., salvo che la sentenza con relata sia depositata dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

Un soggetto convenne in giudizio la sorella davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento di una servitù di passo carrabile a favore di un proprio fondo e a carico di fondi della convenuta, oltre al divieto di costruzione di opere lesive del diritto e alla condanna al risarcimento dei danni. La convenuta contestò la fondatezza delle domande.

Riunita al procedimento possessorio, la causa si concluse in primo grado con l’accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte d’Appello respinse il gravame della soccombente. Proposto ricorso per cassazione, il Consigliere delegato formulò proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato preliminarmente l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere la ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione in ricorso dell’avvenuta notificazione.

La Corte ha ricostruito il fondamento dell’onere. La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Quale manifestazione di autoresponsabilità, essa impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere l’onere di depositare copia della sentenza con relata nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ.

Non è possibile recuperare all’omissione mediante la successiva e ormai tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 6.7.2022, richiamate insieme a Cass., Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021 e Cass., Sez. 5, n. 1295 del 19.1.2018. Fa eccezione l’ipotesi in cui la sentenza con relata sia prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Nel caso concreto, la sentenza con relata non è stata depositata né dalla ricorrente, che nella nota di iscrizione a ruolo aveva dichiarato di produrre copia autentica del provvedimento ma non la notifica, né dalla controricorrente, né acquisita d’ufficio. La Corte ha escluso l’applicabilità del principio che rende procedibile il ricorso quando il collegamento tra data di pubblicazione e data di notificazione del ricorso assicura l’accertamento della tempestività: il ricorso era stato notificato il 29.4.2019, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza dell’8.2.2019.

La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità. La non conformità della decisione rispetto alla proposta ha escluso l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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