Cessione crediti d’imposta Superbonus e incompetenza per materia dell’ABF (ABF Collegio di Bologna n. 937 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti d’imposta non esclude di per sé la competenza dell’ABF. Resta ferma l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro quando la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come avviene ove si disputi di procedure e presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta. Parimenti esula dalla competenza dell’Arbitro la controversia avente ad oggetto l’idoneità o meno della documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda di cessione del credito, giacché il Collegio sarebbe chiamato a decidere sull’interpretazione delle norme tributarie sottese ai bonus edilizi. In tali casi il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Una ricorrente stipulava nel gennaio 2023 un contratto preliminare di cessione di credito d’imposta in luogo dell’adempimento, ai sensi del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, per un intervento di ristrutturazione rientrante nel c.d. superbonus. La banca si impegnava a finanziare gli interventi sulla base di un piano di fattibilità e la cedente a trasferire i crediti d’imposta per stati di avanzamento (SAL).
La ricorrente lamentava ritardi e disfunzioni nella gestione della pratica, la mancata validazione del SAL 2 entro il termine utile e il conseguente danno, quantificato in complessivi 32.984,00 euro tra interessi, spese e differenze detraibili. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae dell’Arbitro, oltre al difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiedeva il rigetto. La ricorrente replicava sostenendo l’idoneità della documentazione e l’estraneità della vicenda alle valutazioni fiscali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in primo luogo l’eccezione di incompetenza per materia. Richiama il principio del Collegio di Coordinamento espresso nella decisione n. 9642/2022: la natura fiscale dell’oggetto della cessione non esclude di per sé la competenza dell’ABF, che però viene meno quando la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, ad esempio ove si controverta di procedure e presupposti del riconoscimento del credito d’imposta.
Il Collegio osserva che, nel caso concreto, la domanda è volta al risarcimento del danno sul presupposto di un inadempimento contrattuale della banca. Tuttavia, dalla documentazione emerge che l’esito negativo della due diligence ha impedito la prosecuzione del rapporto contrattuale e la formalizzazione delle cessioni per il SAL 2 e il SAL 3, in ragione della mancata sussistenza dei requisiti legittimanti l’accesso al bonus fiscale.
Il Collegio richiama quindi una propria precedente decisione (decisione n. 2651 del 12 marzo 2025), resa in coerenza con il principio del Collegio di Coordinamento, secondo cui, qualora oggetto della controversia sia l’idoneità o meno della documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda di cessione del credito, il Collegio sarebbe tenuto a decidere sull’interpretazione delle norme tributarie sottese ai bonus edilizi.
Su queste basi il Collegio conferma il recente orientamento e dichiara il ricorso inammissibile ratione materiae. La valutazione sull’idoneità della documentazione e sulla correzione apportata dal tecnico asseveratore mediante dichiarazione sostitutiva esula dalla competenza dell’Arbitro, attenendo alla formazione dei crediti fiscali. L’accoglimento avrebbe comportato, secondo il Collegio, una valutazione nel merito delle attività riservate all’advisor.
Nota della Redazione
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