Carta e PIN custoditi insieme (ABF Collegio di Milano n. 4006 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito e di credito, l’intermediario che dimostri l’autenticazione forte del cliente mediante lettura del microchip e digitazione del PIN soddisfa l’onere probatorio sugli elementi formali dell’operazione, ma per esonerarsi da responsabilità deve provare anche la colpa grave dell’utilizzatore. Questa si desume in via presuntiva dalla conservazione congiunta di carta e codice segreto, ricavabile dal ridotto intervallo temporale tra il furto e le operazioni, e dalla mancata adozione di cautele in un luogo aperto al pubblico; è irrilevante che il furto sia o meno avvenuto con destrezza. La colpa grave del cliente non esclude però profili autonomi di responsabilità dell’istituto per violazione degli obblighi di protezione: resta a carico della banca l’operazione eseguita in sforamento del plafond, che sarebbe dovuta essere automaticamente inibita.

Il Fatto

Il ricorrente espone di essere stato derubato, con destrezza, del borsello contenente effetti personali e due carte emesse dall’intermediario, negli istanti immediatamente precedenti alle operazioni contestate. Presenta denuncia, disconosce quattordici operazioni di pagamento e chiede il rimborso degli importi non restituiti, quantificati in € 3.200,00, oltre al risarcimento del danno morale di € 4.000,00 per la condotta tenuta dalla banca dopo i fatti.

L’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per il canale di trasmissione utilizzato, riferisce di aver già dato esito positivo parziale alle pratiche di disconoscimento per € 1.332,58 e circoscrive il petitum a € 1.958,00. Nel merito invoca la colpa grave del cliente per la custodia del PIN insieme alla carta e chiede la franchigia di € 50,00 in caso di accoglimento.

La motivazione del Collegio

Sulla ricevibilità, il Collegio riconosce che il ricorso cartaceo non rientra tra le ipotesi ammesse dal sito dell’ABF, ma lo considera comunque ammissibile: richiama la direttiva (UE) 2025/2647 in via di recepimento, che impone agli Stati di consentire l’accesso all’ADR anche in formato non digitale, e valorizza la dichiarazione del cliente di non disporre di un pc.

Nel merito il Collegio ricostruisce il riparto probatorio. L’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010 pone a carico del prestatore la prova dell’autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione; l’art. 10, comma 2 richiede, per l’esonero, la prova del comportamento fraudolento o gravemente colposo dell’utente. Il richiamo è alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019: la documentazione formale non basta, occorrendo elementi di fatto sulle modalità esecutive. Il Collegio verifica poi l’autenticazione forte ai sensi dell’art. 1, lett. qbis e dell’art. 12 del d.lgs. n. 11/2010, con le norme tecniche EBA recepite dal Regolamento Delegato UE 2018/389.

Nel caso concreto la banca prova il doppio fattore per tutte le operazioni non rimborsate: chip e PIN. Il Collegio ravvisa però anche gli indici della colpa grave: il contesto di luogo pubblico, il brevissimo lasso temporale tra furto e prima operazione e la conseguente presunzione di custodia congiunta di carta e codice. Richiama sul punto la decisione n. 8007/2023 e la ABF Collegio di Milano n. 10433 del 21 aprile 2021, precisando che la destrezza del furto è irrilevante.

La colpa grave non chiude però il giudizio. Il Collegio esamina il profilo degli obblighi di protezione e rileva che il plafond della carta di credito, pari a € 3.200,00, risulta superato per effetto dell’operazione n. 11, di € 52,00, che avrebbe dovuto essere automaticamente inibita. Quell’importo resta a carico dell’intermediario. Quanto al presidio antifrode, gli sms alert inviati tempestivamente per ciascuna operazione e la restituzione già intervenuta di otto delle quattordici operazioni escludono ulteriori profili di responsabilità. La domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente per € 52,00, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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