Cessione di credito futuro, l’onere della prova grava sul cessionario (Cass. civ. Sez. III n. 25324 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la cessione ha ad oggetto un credito futuro ed eventuale, l’effetto traslativo si produce solo al momento della venuta ad esistenza del credito, che ne costituisce requisito di efficacia. La venuta in essere del credito integrta un fatto costitutivo della pretesa azionata dal cessionario. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., è il cessionario che agisce per il pagamento a dover provare l’esistenza del credito ceduto, non il debitore ceduto. È viziata da violazione dell’art. 2697 cod. civ. e da motivazione contraddittoria la sentenza che ribalti tale onere, pretendendo dalla debitrice ceduta la dimostrazione del fatto costitutivo altrui.
Il Fatto
Una società cooperativa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un credito derivante da una fattura emessa nei suoi confronti dalla società concessionaria dello scalo aeroportuale riminese, che l’aveva ceduto all’istituto di credito. L’opponente deduceva di aver appreso della cessione solo in un secondo momento e di aver già corrisposto acconti per un importo rilevante; sosteneva inoltre che la somma residua non fosse dovuta, essendo stata stornata dalla cedente con nota di credito.
Il Tribunale revocava il decreto, dichiarando dovuto il minor importo, sul rilievo che la cooperativa non aveva provato l’anteriorità del controcredito rispetto alla comunicazione della cessione. La sentenza, impugnata da entrambe le parti, era confermata dalla Corte d’appello. La cooperativa ricorreva quindi per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il rapporto tra la ricorrente e la cedente era regolato da un contratto di subconcessione che prevedeva, accanto a un corrispettivo annuo minimo, un compenso variabile direttamente collegato al numero dei passeggeri in transito per lo scalo, subordinato all’onere, a carico della stessa cedente, di comunicare e documentare tale dato.
La ricorrente, nel proporre opposizione, non aveva opposto in compensazione un controcredito, ma aveva contestato l’esistenza stessa del credito originariamente vantato e poi ceduto. Il numero dei passeggeri, incidendo sull’entità del canone, integrava infatti un elemento costitutivo dell’eventuale maggior credito: solo dimostrando il raggiungimento di una certa soglia di traffico la cedente avrebbe avuto diritto al compenso variabile.
La Corte d’appello, limitandosi a rilevare che la nota di credito non si riferiva alla fattura azionata, ha fatto erroneamente gravare sulla ricorrente l’onere di provare la venuta ad esistenza del credito ceduto. Ha così trascurato che la sua dimostrazione spettava alla banca cessionaria, che agiva per il pagamento della somma residua.
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando la cessione ha ad oggetto un credito eventuale e futuro, l’effetto traslativo si produce solo al momento della sua venuta ad esistenza (Cass., sez. 3, 17/01/2012, n. 551), con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione (Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31896; Cass., sez. 1, 02/10/2023, n. 27690).
Ponendo l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), i giudici di merito sono incorsi nella violazione dell’art. 2697 cod. civ. e hanno reso motivazione contraddittoria, avendo dapprima affermato che il contratto imponeva alla creditrice di documentare il maggior numero di passeggeri e, subito dopo, che la debitrice ceduta non aveva allegato né provato tale dato.
Il primo e il secondo motivo sono quindi accolti, con assorbimento dei restanti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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