La cessione di graduatoria non consente all’amministrazione di rivalutare le preferenze espresse (TAR Lazio n. 7180 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che utilizza, previo accordo, una graduatoria di concorso approvata da altra amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003 è tenuta a scorrere la graduatoria in ordine progressivo, senza poter rivalutare né l’ordine di collocazione dei candidati né le preferenze espresse per l’assegnazione delle sedi. La cessione in blocco della graduatoria non attribuisce all’ente beneficiario alcuna discrezionalità in ordine alla sua formazione, dovendo quest’ultimo limitarsi a prendere atto dell’ordine progressivo dei candidati e dei titoli preferenziali validamente vantati ai fini dell’assegnazione delle sedi disponibili. L’assegnazione di una sede a un candidato collocato in posizione successiva ma titolare del diritto di priorità di cui all’art. 21 legge n. 104/1992 è legittima, poiché la precedenza assoluta prevale sull’ordine di graduatoria. La mancata impugnazione della documentazione comprovante il titolo preferenziale preclude al giudice ogni sindacato sulla sua valutazione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico per esami a 104 posti, elevati a 236, per il profilo di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, indetto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con decreto del 18 ottobre 2022, collocandosi in graduatoria alla posizione n. 628.

Con successiva nota del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, gli idonei classificatisi dal n. 306 al n. 673 venivano invitati a trasmettere la documentazione per l’assegnazione delle sedi e a indicare le proprie preferenze. All’esito della procedura, la ricorrente non veniva assegnata ad alcuna sede, riportando l’indicazione “Sedi richieste non più disponibili”, mentre le sedi venivano attribuite anche a candidati collocati in posizione successiva. La ricorrente impugnava gli atti e chiedeva l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione di una sede in base all’ordine di graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, che consente alle amministrazioni di effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra gli enti interessati.

Nella specie, la cessione della graduatoria era avvenuta mediante la richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e il successivo consenso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con trasmissione dell’elenco degli idonei disponibili. Il Tribunale ha quindi affermato il principio per cui l’ente beneficiario della graduatoria deve scorrerla in ordine progressivo, essendogli preclusa ogni rivalutazione dell’ordine di collocazione dei candidati e delle preferenze espresse, trattamento che rende superflua l’individuazione di nuovi criteri di formazione della graduatoria.

Sulla base di tali premesse, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato: la ricorrente non aveva ottenuto le sedi desiderate perché queste erano state opzionate da candidati collocati in posizione più elevata ovvero da candidati in possesso di titoli di precedenza assoluta. In particolare, una delle sedi richieste era stata assegnata a una candidata collocata in posizione successiva ma titolare del diritto di priorità di cui all’art. 21 legge n. 104/1992.

Quanto al secondo motivo, relativo alla contestazione dei titoli preferenziali, il Collegio ha rilevato che la documentazione depositata dall’amministrazione, unitamente alla nota del Direttore Generale del Personale non impugnata dalla ricorrente, era sufficiente a dimostrare la legittimità dell’operato, e che la mancata specifica censura precludeva ogni sindacato sulla valutazione dei documenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese stante la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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