Cessione quote non riqualificabile come cessione d’azienda dopo riforma art 20 (Cass. civ. Sez. V n. 12876 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione dell’atto presentato alla registrazione, dopo la riformulazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ad opera della legge n. 205/2017 e della legge n. 145/2018 di interpretazione autentica, non può fondarsi sulla sola sostanza economica dell’operazione né su elementi extratestuali o su atti collegati, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli successivi del testo unico. La tassazione di registro della cessione totalitaria di quote va correlata agli effetti giuridici dell’atto tipico presentato, che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non l’azienda, che resta nella titolarità del soggetto collettivo. La funzione antielusiva può essere perseguita solo nei presupposti sostanziali e nella disciplina procedimentale dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato per la registrazione un atto di cessione totalitaria del capitale sociale di altra società. L’Amministrazione finanziaria, all’esito dell’attività di liquidazione, aveva qualificato l’atto come cessione di azienda e aveva emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con la relativa maggiore imposta.
Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2092/2021, aveva invece accolto l’appello, ritenendo illegittima la riqualificazione operata dall’Ufficio sulla base dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1362, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. L’Agenzia sostiene che, dovendosi avere riguardo alla causa reale del contratto, la cessione totalitaria delle partecipazioni andava riqualificata come cessione di azienda, senza che ciò comportasse un ricorso a elementi estrinseci all’accordo.
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disposizione. Il testo originario dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 imponeva di applicare l’imposta secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati, anche se non vi corrispondesse il titolo o la forma apparente. Su tale testo si era consolidata la giurisprudenza che vi ravvisava una regola interpretativa, e non una norma antielusiva, con la conseguenza che l’Ufficio poteva riqualificare il negozio senza previo contraddittorio endoprocedimentale e senza provare l’intento elusivo, in ragione dell’identità di funzione economica tra cessione di quote e cessione di azienda.
Il quadro muta con la legge n. 205/2017, che ridefinisce l’art. 20 disponendo che l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. A tale disposizione la Corte aveva riconosciuto natura innovativa e, quindi, non retroattiva. La legge n. 145/2018 ha poi qualificato la precedente come interpretazione autentica del testo unico.
La Corte richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021, che hanno disatteso le questioni di costituzionalità. Il Giudice delle leggi ha precisato che gli interventi normativi sono coerenti con la natura di “imposta d’atto” del tributo di registro e mirano a ricondurre l’art. 20 al suo alveo originario, dove l’interpretazione è circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato, secondo la tipizzazione delle voci di tariffa. Un’interpretazione incentrata sulla causa reale provocherebbe incoerenze, consentendo all’Amministrazione di operare in funzione antielusiva senza le garanzie del contraddittorio e dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
La giurisprudenza successiva ha quindi chiarito che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma può essere fatto valere solo nei limiti della unicità del dato documentale, che impone un’interpretazione ab intrinseco del gestum. Nella specie, la tassazione dell’atto di cessione delle quote andava correlata all’atto tipico presentato e ai suoi effetti giuridici, che riguardano la partecipazione societaria e non l’azienda. La funzione antielusiva resta perseguibile nei soli limiti dell’art. 10-bis. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e con esclusione del contributo unificato per l’esenzione dell’amministrazione statale.
Nota della Redazione
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