Svalutazione integrale dei crediti e deducibilità: distinzione dalla perdita su crediti (Cass. civ. Sez. V n. 10458 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d’impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale l’imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati — anche al 100 per cento, con iscrizione in bilancio a valore zero — quando, all’esito di un’analisi valutativo-estimativa, essa poggia sulla riconosciuta sussistenza del rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile ma non ancora definitivo. Il discrimine tra perdita su crediti e svalutazione si correla alla definitività del venir meno della posta attiva: si ha perdita quando il credito è divenuto definitivamente inesigibile, svalutazione quando è solo temporaneamente non realizzabile e suscettibile di ripresa di valore. La deducibilità resta subordinata agli artt. 101 e 106 T.U.I.R.

Il Fatto

L’atto impositivo trae origine da un processo verbale di constatazione con cui l’Agenzia delle Entrate, per il periodo d’imposta 2014, ha contestato alla contribuente, società assicurativa, due rilievi. Rileva in questa sede il primo: la indeducibilità delle perdite su crediti ai sensi degli artt. 106, comma 5, e 101, comma 5, Tuir, avente ad oggetto la svalutazione dei crediti commerciali verso gli assicurati per premi scaduti e non incassati.

La contribuente ha impugnato solo tale rilievo. La C.T.P. di Milano ha respinto il ricorso; la C.T.R. ha riformato integralmente la decisione, annullando la ripresa fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla contribuente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Secondo la ricorrente, la formulazione dell’art. 106, comma 3, Tuir escluderebbe ontologicamente la configurabilità di una svalutazione integrale a zero diversa dalla perdita del credito. La contribuente avrebbe quindi applicato la disciplina fiscale della perdita su crediti senza dimostrarne i presupposti, violando le regole sul riparto dell’onere della prova.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che è legittima l’imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati quando essa, prescindendo dal criterio quantitativo, poggia sulla riconosciuta sussistenza del rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile ma non ancora definitivo. Si tratta di crediti non venuti meno né giuridicamente né economicamente, suscettibili di ripresa di valore per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli artt. 101 e 106 T.U.I.R. (richiamate Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34483 del 16/11/2021, Rv. 663031-01; Cass., Sez. 5, n. 22763/2021).

La Corte ha poi ribadito che il discrimine tra perdita e svalutazione si correla alla definitività del venir meno della posta attiva: alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita quando il credito è divenuto definitivamente inesigibile, svalutazione quando è solo temporaneamente non realizzabile (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10686 del 04/05/2018, Rv. 648070-01).

Ne è derivata la conferma della sentenza impugnata, non ponendosi essa in contrasto con le norme evocate. La censura che contestava la sussistenza dei presupposti di fatto della svalutazione a zero è stata giudicata volta a sindacare il merito del giudizio della C.T.R., sconfinando nell’inammissibilità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e con esclusione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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