Demansionamento del dirigente sanitario: prevale la rotazione degli incarichi (Cass. civ. Sez. Lav n. 8320 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della dirigenza sanitaria pubblica non trova applicazione l’art. 2103 c.c., operando invece il principio di rotazione degli incarichi, con i soli limiti della equivalenza del valore economico delle funzioni e dell’assenza di finalità vessatorie. La assegnazione a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte, giustificata da ragioni organizzative e dal rispetto delle competenze professionali, non integra demansionamento. Il danno da demansionamento non è automatico ma deve essere provato dal lavoratore, anche tramite l’art. 2729 c.c.. L’atto di appello è ammissibile quando, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., contiene una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza necessità di un “progetto alternativo di sentenza”.
Il Fatto
Un dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia, preposto dal 2007 alla struttura semplice di rianimazione pediatrica, deduceva di essere stato, dal giugno 2016, demansionato, essendo stato inserito nei turni della guardia anestesiologica e privato delle funzioni di responsabile. Domandava la cessazione della condotta e il risarcimento del danno alla professionalità.
Il tribunale accoglieva la domanda, condannando l’amministrazione al pagamento di un importo per il pregiudizio subito. In riforma, la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda, escludendo la sussistenza della dedotta dequalificazione professionale, in considerazione della peculiarità della disciplina applicabile alla dirigenza sanitaria e della prova della mancanza di un reale pregiudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la questione dell’ammissibilità dell’appello. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, la Corte chiarisce che la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige una chiara indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste, ma non un’alternativa ricostruzione integrale della decisione di primo grado. Nel caso di specie, l’appello, pur sintetico, enucleava i vizi della motivazione sulla questione della dequalificazione, sicché la relativa eccezione di inammissibilità era infondata.
Nel merito, la Suprema Corte censura i motivi di ricorso che sollecitano una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale aveva escluso il demansionamento valorizzando la circostanza che il dirigente non era stato privato delle proprie funzioni, ma era stato assegnato, per esigenze organizzative, a compiti comunque rispondenti alla propria professionalità.
La Corte di cassazione conferma l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, ribadendo che per la dirigenza medica non è invocabile il principio di intangibilità delle mansioni proprio dell’art. 2103 c.c., operando al contrario un sistema di rotazione degli incarichi. Tale sistema trova i propri limiti nel valore economico delle funzioni e nel divieto di attribuzioni vessatorie, limiti che nel caso concreto non erano stati violati, essendo il professionista rimasto impiegato in attività coerenti con il suo bagaglio di conoscenze specialistiche. Alla luce di tale disciplina, il danno alla professionalità non poteva dirsi provato, non essendo sufficiente la mera allegazione della variazione delle mansioni assegnate, ma occorrendo la dimostrazione di una effettiva compressione delle competenze o di un pregiudizio patrimoniale.
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Nota della Redazione
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