Il giudicato sulla validità del decreto ingiuntivo preclude l’opposizione per nullità della procura (Cass. civ. Sez. 2 n. 10441 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti non costituisce requisito essenziale dell’atto di citazione, con la conseguenza che la sentenza emessa in sua carenza è nulla ma non inesistente. Per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161 cod. proc. civ., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata se non tempestivamente impugnata, non essendo esperibili l’actio o l’exceptio nullitatis. Il giudicato esterno formatosi sull’ordinanza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, che ha accertato la validità del decreto ingiuntivo, fa stato a ogni effetto ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. ed è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, determinando la cassazione senza rinvio della sentenza non conforme a diritto.
Il Fatto
In esito a una causa avente a oggetto un fondo patrimoniale, un soggetto fu condannato dal Tribunale di Palermo, in solido con l’allora seconda moglie, al pagamento delle spese processuali in favore della precedente moglie di lui. La donna provvide al pagamento integrale dell’importo e, in recupero della metà della somma, ottenne dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti del coobbligato in solido. L’opposizione proposta dall’obbligato fu rigettata, ma, in accoglimento dell’appello, il Tribunale di Palermo revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che la contestazione dell’autenticità della firma sulla procura dovesse intendersi come invalidità assoluta dell’atto introduttivo, con conseguente inesistenza del rapporto processuale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la questione della validità del decreto ingiuntivo era già stata decisa con ordinanza n. 26996 del 2024 della terza sezione, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal medesimo soggetto. In quella pronuncia era stato ribadito, in richiamo alle Sezioni Unite n. 20934 del 2011, che la procura alle liti non è requisito essenziale dell’atto di citazione e che la sentenza emessa in sua carenza è nulla ma non inesistente, con conseguente passaggio in giudicato in caso di mancata impugnazione.
Il Collegio ha quindi preso atto del sopravvenuto accertamento, con efficacia di giudicato, della non contestabilità della sentenza di condanna posta a fondamento del decreto ingiuntivo e della sopravvenienza del giudicato sulla stessa validità del decreto opposto. Tale statuizione fa stato a ogni effetto anche nel giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato, essendo pendente tra le medesime parti.
La Corte ha precisato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, anche se formatosi successivamente alla pronuncia impugnata, trattandosi di un elemento assimilabile ai comandi giuridici che fissa la regola del caso concreto. Il vincolo derivante dal giudicato ostativo dell’esame di ogni ulteriore censura opera quando la domanda sia sovrapponibile sotto il profilo dei soggetti, del petitum e della causa petendi.
In conseguenza, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., non potendo il processo essere proseguito. L’obbligato è stato condannato alle spese del giudizio di appello e di legittimità, essendo l’appello manifestamente infondato alla luce del principio consolidato sin dalle Sezioni Unite del 2011.
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Nota della Redazione
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