Licenziamento disciplinare per false autocertificazioni: no ad automatismi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13476 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, nessun automatismo opera nell’individuazione della sanzione applicabile, dovendosi sempre verificare la proporzionalità della misura irrogata rispetto alla gravità del fatto. Tuttavia, la contestazione in sede di legittimità circa la sussistenza dei presupposti del licenziamento deve assumere i caratteri di una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli standards esistenti nella realtà sociale, e non può tradursi in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali, riservata ai giudici di merito. Ai fini della decorrenza del termine perentorio per la contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, rileva solo il momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione circostanziata, non potendo il termine decorrere a fronte di una notizia generica che richieda accertamenti preliminari.

Il Fatto

Un dipendente pubblico ha partecipato a due progressioni economiche, nel 2010 e nel 2016, entrambe concluse con esito positivo, dichiarando il possesso di un diploma di laurea mai conseguito e indicando una matricola diversa da quella effettivamente ricevuta all’iscrizione universitaria.

A seguito di contestazione disciplinare, l’amministrazione ha intimato il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale ha accolto l’opposizione del lavoratore, ritenendo il provvedimento viziato per mancato rispetto del requisito di tempestività e del parametro di proporzionalità. La Corte d’appello, in accoglimento del reclamo dell’amministrazione, ha ritenuto la contestazione tempestiva e la sanzione proporzionata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina quattro motivi. Il primo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione di una sanzione conservativa e l’applicazione automatica del licenziamento, è dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di profili eterogenei riferibili a diverse ipotesi dell’art. 360 c.p.c. La Corte ribadisce che è inammissibile la mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei e che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in assenza di specifica argomentazione, comporti il rigetto della pretesa.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 55-bis, commi 4 e 9-ter, D. Lgs. n. 165/2001, è dichiarato infondato e in larga parte inammissibile. La Corte esclude la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché il profilo valorizzato in appello costituiva una mera difesa che non ampliava il thema decidendum. Nel merito, poiché gli illeciti risalgono al 2010 e al 2016, trova applicazione l’art. 55-bis D. Lgs. n. 165/2001 nella versione previgente alle modifiche del D. Lgs. n. 75/2017. Ai fini della decorrenza del termine, rileva solo il momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione circostanziata, non potendo il termine decorrere a fronte di una notizia generica che richieda accertamenti preliminari.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 55-quater, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 165/2001, è dichiarato inammissibile. La Corte conferma che nessun automatismo opera nell’individuazione della sanzione, ma precisa che la doglianza in sede di legittimità deve denunciare l’incoerenza del giudizio rispetto agli standards sociali e non può tradursi in una richiesta di accertamento dei fatti, riservata al merito. Il motivo mira a una inammissibile revisione della valutazione di gravità delle condotte, peraltro ampiamente motivata.

Il quarto motivo, con cui si deducono profili di illegittimità costituzionale e la violazione dell’art. 1372 c.c., è dichiarato inammissibile per difetto di autonomia e di specificità, non essendo state illustrate le ragioni del contrasto con le norme asseritamente violate.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *