Previdenza forense, rivalutazione redditi e obbligo contributivo effettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33909 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di previdenza forense, la rivalutazione dei redditi professionali pensionabili, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 576/1980, opera dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, secondo l’indice medio annuo ISTAT relativo all’anno precedente, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge n. 576/1980, che non è norma transitoria ma criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo. La rivalutazione dei redditi non è componente neutra: essa incide sull’obbligo contributivo, poiché il contributo soggettivo si calcola sull’aliquota applicata al montante reddituale rivalutato. Ne consegue che, in assenza del principio di automaticità delle prestazioni, il reddito computabile ai fini del calcolo della pensione è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente versati; la contribuzione parziale non azzera l’annualità di anzianità contributiva, ma limita la misura della prestazione.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense impugna in cassazione la sentenza n. 449/2024 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva accolto il ricorso di un iscritto, volto a contestare la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia: la Cassa aveva applicato la rivalutazione dei redditi pensionabili, entro il limite del cd. tetto, solo da gennaio 1983 e in misura corrispondente alla svalutazione intervenuta tra il 1980 e il 1981, rilevata nel 1982.

Il giudice di prime cure aveva inoltre respinto la domanda riconvenzionale della Cassa, diretta a ottenere il pagamento della contribuzione omessa e, previo accertamento dell’inefficacia di alcune annualità, la revoca o il ricalcolo della pensione con restituzione delle somme percepite. La Cassa propone tre motivi di censura; l’iscritto resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del controricorrente. Il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare le censure e le ragioni dell’errore; il richiamo all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. è inconferente, poiché l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Il primo motivo è infondato. Richiamando i precedenti resi all’udienza del 14 maggio 2025, la Corte conferma che la rivalutazione dei redditi opera secondo l’art. 27, comma 4, della legge n. 576/1980, e dunque dal 1980. Il fatto che la legge si applichi alle pensioni maturate dal 1982 non toglie che, ai fini del calcolo retributivo, la media dei dieci migliori redditi sia computata previa rivalutazione a partire dall’anno di entrata in vigore della legge. La sentenza delle Sezioni Unite n. 7281/2004 riguarda la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni ex art. 16, non la rivalutazione dei redditi ex art. 15. Il d.m. 30.9.1982, adottato su delibera della Cassa, ha valore meramente ricognitivo e, ove contrario alla norma primaria, può essere disapplicato.

Il secondo e il terzo motivo sono fondati nei limiti precisati. La rivalutazione dei redditi non è componente neutra: essa è parte integrante del reddito e incide sul quantum contributivo, poiché il contributo soggettivo ex art. 10, comma 1, della legge n. 576/1980 si calcola applicando l’aliquota al montante reddituale rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato in misura inferiore, sussiste un inadempimento dell’obbligazione contributiva, rilevante ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione ex art. 2 e misura della pensione.

L’inadempimento non è sanato dal pagamento dei contributi ex art. 10, comma 1, lett. b), né dal contributo integrativo ex art. 11, poiché solo l’obbligazione di cui alla lett. a) rileva per il diritto e la misura della pensione di vecchiaia. Quanto alla buona fede, l’errore sulla misura dell’obbligo può valere come causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ., ma attiene alla non imputabilità, non all’inadempimento: vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento, mentre al debitore incombe la prova liberatoria. Il tema, non indagato dalla sentenza impugnata, sarà valutato in sede di rinvio.

La contribuzione parziale non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma il reddito computabile è solo quello su cui si sono effettivamente versati i contributi, in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni. È inammissibile la doglianza che pretende di azzerare le annualità facendo leva su disposizioni regolamentari della Cassa: i Regolamenti non sono fonti regolamentari in senso proprio ma fonti negoziali, e il sindacato di legittimità è limitato alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, non prospettata.

La Corte respinge infine l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non risultando contrasto con le pronunce invocate. Accoglie il secondo e il terzo motivo, respinge il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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