Avvicendamento in appalto e diritto all’assunzione del personale in forza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18808 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avvicendamento di imprese nell’appalto, l’art. 6 del CCNL Federambiente attribuisce al lavoratore addetto in via ordinaria un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione presso l’impresa subentrante, con efficacia cogente a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 2112 cod. civ. Requisito costitutivo di tale diritto è, però, la sussistenza del rapporto di lavoro con l’impresa cessante al momento del passaggio. Ne consegue che il lavoratore già licenziato dall’impresa uscente, prima del subentro, non può invocare l’assunzione presso la nuova gestione. L’eventuale impugnazione del licenziamento, se allegata solo in grado di appello, è tardiva e inammissibile, in violazione dell’onere di tempestiva allegazione dei fatti.
Il Fatto
Un lavoratore aveva chiesto l’assunzione nei confronti della società consortile subentrante nell’appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti conferito da un Comune, invocando l’art. 6 del CCNL Federambiente. La Corte d’appello di Salerno, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso.
I giudici di merito avevano escluso il diritto per due ragioni: l’inammissibilità, per tardività, della deduzione e produzione dell’ordinanza del Tribunale che aveva deciso sull’impugnazione del licenziamento intimato dall’impresa uscente; e, nel merito, l’insussistenza del rapporto di lavoro con la società perdente l’appalto al momento del passaggio, requisito richiesto dalla clausola collettiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Federambiente, sostenendo che il licenziamento intimato dall’impresa uscente alla stessa data di cessazione dell’appalto non assumesse rilievo, poiché la giurisprudenza riconosce due tutele distinte e indipendenti: il diritto all’assunzione verso la subentrante e l’impugnazione del licenziamento verso l’uscente.
La Corte ha ricostruito la clausola collettiva, che prevede la risoluzione del rapporto con l’impresa cessante e l’assunzione “ex novo” da parte della subentrante di tutto il personale a tempo indeterminato in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione. La norma ha la ratio di evitare che i lavoratori addetti all’appalto rimangano privi di occupazione per effetto dell’avvicendamento.
Sul presupposto che nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune rileva anzitutto il senso letterale delle parole, la Corte ha ribadito che la previsione configura un diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessata, con efficacia cogente verso le imprese affidatarie (Cass. n. 32805/2023).
Il Collegio ha però precisato che requisito costitutivo del diritto all’assunzione, e del corrispondente obbligo della subentrante, è la sussistenza del rapporto di lavoro con l’impresa perdente l’appalto. I giudici di merito hanno quindi correttamente respinto la domanda, accertata l’insussistenza del rapporto al momento del passaggio: il lavoratore aveva dedotto il licenziamento intervenuto, senza allegare alcuna impugnazione, nemmeno nel corso dell’interrogatorio libero.
La allegazione di tale circostanza, effettuata solo in appello, è stata ritenuta tardiva e inammissibile, in violazione dell’onere di tempestiva allegazione dei fatti e produzione dei documenti (Cass. S.U. n. 8202/2005). Non ricorreva il temperamento della formazione successiva del documento, poiché l’atto di impugnativa e l’ordinanza erano anteriori al deposito del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato rigettato, nulla sulle spese in assenza del controricorrente.
Nota della Redazione
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