Cessione e surroga del credito del fornitore e responsabilità della capogruppo ATI (Cass. civ. Sez. II n. 20900 del 18.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità contemplata dall’art. 13, comma 2, legge n. 109/1994 nei confronti di subappaltanti e fornitori può essere fatta valere anche dal terzo cui il credito sia stato ceduto o che vi sia stato surrogato, trattandosi di modificazione del lato attivo dell’obbligazione e non di applicazione estensiva della norma. La costituzione di una società consortile per l’esecuzione dei lavori non neutralizza la responsabilità della capogruppo dell’ATI, qualificata come fideiussione ex lege, la quale risponde anche per le obbligazioni assunte dalla società consortile verso i fornitori, ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 406/1991.

Il Fatto

Una società, già facente parte di un’ATI come garante, aveva corrisposto a una fornitrice la somma dovuta per forniture commissionate dalla società consortile costituita per l’esecuzione dei lavori. In cambio, la fornitrice le aveva ceduto i propri crediti vantati nei confronti della società consortile, poi fallita.

La garante, divenuta cessionaria, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della capogruppo dell’ATI. Il Tribunale aveva revocato il decreto per difetto di legittimazione passiva, e la Corte d’appello aveva confermato, escludendo l’applicabilità della speciale responsabilità ex art. 13, comma 2, legge n. 109/1994 alla cessionaria e ritenendo che la società consortile rispondesse in via esclusiva delle proprie obbligazioni.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro connessione. Ritiene infondata la censura di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2016, trova applicazione l’art. 348-ter c.p.c., e la sentenza impugnata non si era discostata dalla motivazione del primo giudice.

Ritiene invece fondate le censure relative alla violazione di legge. La Corte chiarisce che il carattere speciale dell’art. 13, comma 2, legge n. 109/1994 non esclude che fornitore e subappaltante possano cedere il credito o surrogare un terzo: il cessionario subentra nella posizione del cedente ex art. 1263 c.c., e il soggetto surrogato può avvalersi delle garanzie prestate dai terzi ex art. 1204 c.c.. L’applicazione della norma al cessionario o al surrogato costituisce effetto della modificazione del lato attivo dell’obbligazione, non un’interpretazione estensiva.

Quanto alla società consortile, la Corte corregge la lettura dei propri precedenti offerta dalla Corte territoriale. L’art. 26 d.lgs. n. 406/1991, applicabile ratione temporis, nel consentire la costituzione di società consortili per l’esecuzione dei lavori, fa salva la responsabilità delle imprese riunite in ATI. La costituzione della società consortile non può quindi “schermare” la responsabilità della capogruppo verso i fornitori, che opera per tutti i lavori oggetto dell’appalto, anche se la società consortile sia costituita solo da alcune delle imprese dell’ATI.

Infine, la Corte rileva che la responsabilità della capogruppo, qualificata come fideiussione ex lege, ha natura solidale. La surroga opera quindi anche nei confronti di tutti i condebitori solidali e dei garanti, senza necessità di espressa previsione, essendo un effetto naturale ex lege che richiederebbe, per essere escluso, un’esplicita ed univoca manifestazione di volontà. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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