Cessione d’azienda estranea alla competenza delle sezioni specializzate (Cass. civ. n. 30421 del 02.11.2023)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, delineata dall’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in l. n. 27/2012, non comprende le controversie aventi ad oggetto l’accertamento della conclusione di un contratto di cessione d’azienda né la risoluzione per inadempimento del medesimo. Tali liti, pertanto, ove non coinvolgano i rapporti societari tassativamente indicati dalla legge o le materie ivi espressamente elencate, appartengono alla competenza del giudice ordinario individuato secondo i criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Il Fatto
La titolare di un’impresa individuale, dopo un’ordinanza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta stipulazione di un contratto di cessione d’azienda avente ad oggetto la gestione di un’agenzia di scommesse, nonché la risoluzione per inadempimento di tale contratto, con condanna della società cessionaria alla restituzione dell’azienda e al risarcimento dei danni.
Il giudice istruttore, alla prima udienza, aveva sollevato d’ufficio la questione di incompetenza, rimettendo la decisione al Collegio. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10/11/2022, aveva sollevato il conflitto negativo di competenza, ritenendo che le domande non rientrassero nella competenza per materia della sezione specializzata, ma in quella del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, competente per territorio ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. Avverso tale ordinanza è stato proposto il regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la richiesta di regolamento di competenza, confermando l’orientamento del Tribunale di Napoli. Dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte ha rammentato che la competenza delle sezioni specializzate è circoscritta alle materie tassativamente elencate dall’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, nel testo novellato: controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale, diritto d’autore, concorrenza e antitrust, nonché le cause relative a determinate tipologie di rapporti societari espressamente indicate.
Con riguardo ai rapporti societari, la competenza sostanziale è limitata alle cause che hanno ad oggetto, tra l’altro, i rapporti sociali, il trasferimento delle partecipazioni sociali, i patti parasociali e le azioni di responsabilità. La Corte ha evidenziato che non rientrano in tale elenco le liti concernenti l’accertamento della stipula di un contratto di cessione di azienda, né la risoluzione per inadempimento del medesimo. La circostanza che una delle parti sia una società in nome collettivo non è sufficiente ad attrarre la controversia nella competenza della sezione specializzata, difettando il requisito oggettivo della materia.
Il thema decidendum, infatti, concerne un negozio che ha ad oggetto la gestione di un’agenzia di scommesse, che non presenta i caratteri del trasferimento di partecipazioni sociali, ma configura una vicenda circolatoria dell’azienda nel suo complesso. Tale fattispecie, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative previste dalla legge, resta disciplinata dai criteri generali di competenza per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
La Corte ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, luogo in cui ha sede la società convenuta ed è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1202 del 18/01/2018.
Nota della Redazione
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